Cessione dei crediti d’imposta da DTA: chiarimenti operativi dalle Entrate
Forniti chiarimenti sulle modalità di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Deferred Tax Assets (DTA), ai sensi dell’art. 44-bis del DL 34/2019 (AdE - risoluzione 15 maggio 2025, n. 32/E)
Cessione dei crediti d’imposta da DTA: chiarimenti operativi dalle Entrate
Forniti chiarimenti sulle modalità di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Deferred Tax Assets (DTA), ai sensi dell’art. 44-bis del DL 34/2019 (AdE - risoluzione 15 maggio 2025, n. 32/E)
L’art. 44-bis, DL 30 aprile 2019, n. 34, consente, in particolari circostanze, la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta. Tali crediti:
- non sono produttivi di interessi;
- sono utilizzabili in compensazione senza limiti di importo;
- possono essere ceduti secondo le modalità stabilite dagli artt. 43-bis o 43-ter DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- possono essere richiesti a rimborso;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP;
- devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Modalità di cessione dei crediti
1. Cessione ex art. 43-bis DPR n. 602/1973:
- Deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- L’atto va notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il cedente.
- Il cessionario non può cedere ulteriormente il credito ricevuto.
- Il credito può essere utilizzato in compensazione con modello F24 (codice tributo 6834).
2. Cessione infragruppo ex art. 43-ter DPR n. 602/1973
- Riguarda società o enti appartenenti allo stesso gruppo.
- Non richiede formalità notarili.
- È efficace se il cedente indica in dichiarazione dei redditi i cessionari e gli importi ceduti.
Comunicazioni e limiti operativi
Non è possibile utilizzare la Piattaforma telematica dell’Agenzia per la comunicazione di questa tipologia di cessione, riservata ad altri crediti d’imposta.
La comunicazione della cessione non implica automaticamente la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
L’Agenzia mantiene pieni poteri di controllo e può procedere al recupero di crediti indebitamente utilizzati.
L’Agenzia delle Entrate non interviene nei rapporti contrattuali tra le parti: resta estranea a valutazioni di natura civilistica.
Prezzo di cessione: nessun vincolo
Un chiarimento rilevante riguarda l’assenza, per i crediti derivanti dall’art. 44-bis DL n. 34/2019, di un obbligo circa il valore di cessione: non è richiesto che il corrispettivo della cessione sia almeno pari al valore nominale del credito, a differenza di quanto previsto per i crediti da trasformazione di cui all'art. 2, commi da 55 a 58, DL 29 dicembre 2010, n. 225.
di Anna Russo
Fonte normativa
Approfondimento