Attività di vigilanza sui CED
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sull'attività dei Centri Elaborazione Dati in merito alla gestione dei rapporti di lavoro, delineando il perimetro delle attività strumentali e accessorie che possono essere svolte dai CED, e quelle a carattere consulenziale che diversamente configurano esercizio abusivo dell'attività riservata a consulenti del lavoro e professionisti abilitati (INL - Nota 12 maggio 2025, n. 4304)
Attività di vigilanza sui CED
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sull'attività dei Centri Elaborazione Dati in merito alla gestione dei rapporti di lavoro, delineando il perimetro delle attività strumentali e accessorie che possono essere svolte dai CED, e quelle a carattere consulenziale che diversamente configurano esercizio abusivo dell'attività riservata a consulenti del lavoro e professionisti abilitati (INL - Nota 12 maggio 2025, n. 4304)
Perimetro e limiti dell'attività dei CED
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale - quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti - possono essere assunti da coloro che siano iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, oppure degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che abbiano dato comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti.
Inoltre, alle imprese artigiane, nonché alle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, è consentito avvalersi:
- di servizi o di centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, che possono essere organizzati a mezzo di consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle stesse associazioni per l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro;
- di Centri di Elaborazione Dati (CED) che devono essere, in ogni caso, assistiti da uno o più professionisti iscritti agli albi di cui alla L. n. 12/1979, per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale nonché per l'esecuzione delle attività strumentali. (art. 1, L. n. 12/1979)
Con riferimento all'attività svolta dai CED, si precisa che la nozione di "assistenza" del consulente del lavoro agli stessi si concretizza in un supporto di natura consulenziale avente ad oggetto tutte le problematiche di natura lavoristica, previdenziale e fiscale afferenti alla gestione dell'impresa e comprende tutte le attività preliminari di carattere valutativo ed interpretativo (individuazione del contratto collettivo applicabile, inquadramento del lavoratore, individuazione delle procedure di calcolo per l'applicazione di istituti che afferiscono alla gestione del rapporto di lavoro come lo straordinario, i congedi parentali, i riposi, i permessi, gli assegni familiari, le ritenute fiscali e previdenziali sull'imponibile, ecc.) per le quali è necessaria la competenza di natura professionale e culturale richiesta per l'abilitazione all'esercizio dell'attività riservata.
Il mero sviluppo del calcolo e la stampa dei dati retributivi e le connesse attività strumentali ed accessorie realizzate anche con strumentazione informatica possono, invece, essere svolte anche dai CED.
Riguardo alle attività "connesse" consentite ai CED, si precisa che:
- per attività "strumentali" devono intendersi le operazioni di tipo esecutivo, funzionali al calcolo e stampa, quali la raccolta, la lettura e la materiale trasposizione dei dati indicati nei libri paga, nonché l'aggiornamento dei relativi programmi informatici;
- per attività "accessorie" si devono intendere le operazioni successive e secondarie, quali la consegna del cedolino di paga e della documentazione relativa agli adempimenti ricorrenti e periodici e l'archiviazione dei dati raccolti.
In altri termini, gli adempimenti relativi alle assunzioni, ai licenziamenti, ai contratti, alla gestione dei rapporti di lavoro e alle dinamiche aziendali in genere (es. invio delle comunicazioni obbligatorie, invio dei prospetti informativi di cui alla L. n. 68/1999, predisposizione e trasmissione telematica della documentazione contributiva agli Istituti e consulenza e assistenza in occasione di accertamenti ispettivi) rientrano nella sfera di competenza esclusiva dei professionisti regolarmente iscritti all'albo e dei servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese.
È preclusa ai CED, altresì, la tenuta del Libro Unico del Lavoro e la possibilità di essere titolari di una propria autorizzazione alla numerazione unica dello stesso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha disposto l'inefficacia di un contratto di appalto per l'affidamento di un servizio di "elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale" assegnato, a seguito di gara di appalto, a un raggruppamento temporaneo d'imprese, in violazione dell'art. 1, co. 1, L. n. 12/1979. La sentenza, entrando nel merito delle attività riservate agli iscritti all'Ordine dei consulenti del lavoro, nonché a coloro che sono iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ribadisce che ai CED sono rimesse soltanto le attività di calcolo e stampa dei cedolini paga esclusivamente fondate su automatismi software (C.d.S. - sentenza 16 gennaio 2015, n. 103).
Verifiche sull'attività dei CED
Nei casi in cui il datore di lavoro si avvalga di consulenza esterna per la gestione degli adempimenti in materia di lavoro, il personale ispettivo provvede a verificare sempre:
- gli estremi dell'iscrizione del professionista al relativo albo avendo cura di provvedere alle relative annotazioni negli atti ispettivi;
- l'eventuale invio della comunicazione prevista con riferimento a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Ai soggetti privi di abilitazione non è consentito intervenire nel corso dell'accertamento ispettivo.
Con riferimento ai CED, il personale ispettivo verifica la designazione del professionista abilitato mediante atto scritto avente data certa e la corretta ed esclusiva delimitazione delle attività svolte dal CED ai soli compiti consentiti dalla legge, vale a dire il calcolo e la stampa delle buste paga e le connesse attività di carattere "strumentale ed accessorio".
L'incarico al professionista abilitato deve avere ad oggetto esclusivamente il controllo e la verifica del corretto funzionamento delle attività di calcolo e stampa, nonché delle attività strumentali ed accessorie svolte dal CED. Tale designazione va inviata - prima dell'inizio dell'attività - all'Ispettorato territoriale del lavoro competente e ai consigli provinciali degli ordini professionali interessati competenti per territorio.
Il personale ispettivo verifica la corretta ed esclusiva delimitazione delle attività svolte dal CED ai soli compiti consentiti dalla legge, vale a dire il calcolo e la stampa delle buste paga e le connesse attività di carattere "strumentale ed accessorio".
In particolare, per contrastare il fenomeno dell'abusivismo nell'attività di consulenza in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo ha cura di:
- verificare, nell'ambito di un CED, l'esistenza di un formale incarico professionale avente le caratteristiche ed i contenuti sopra indicati nonché l'avvenuta trasmissione ai soggetti competenti;
- verificare che le attività svolte dal CED siano esclusivamente operazioni di calcolo e stampa e mere attività accessorie e che non si concretizzino, invece, in attività professionali riservate per legge, quali a titolo esemplificativo: le iscrizioni delle aziende c/o gli enti previdenziali ed assicurativi, assunzioni, licenziamenti, variazioni del rapporto di lavoro, redazione di qualsiasi tipologia di contratti individuali di lavoro, redazione dei prospetti per l'attuazione normativa sul collocamento obbligatorio, compilazione ed invio telematico delle comunicazioni obbligatorie e delle denunce mensili ed annuali agli enti previdenziali, assicurativi e fiscali, tenuta del Libro Unico del Lavoro;
- qualora venga individuato che il professionista che si occupa degli adempimenti oggetto di riserva legale non sia un consulente del lavoro, ma altro professionista di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979, verificare che lo stesso abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato, indicante anche i territori ove intende esercitare l'attività professionale in materia di lavoro;
- accertarsi che il professionista che presenzia alle ispezioni o che produce documentazione all'organo ispettivo sia regolarmente abilitato ai sensi della L. n. 12/1979;
- verificare le fatture emesse sia dal CED che dal professionista, con particolare riferimento ai destinatari, alle prestazioni fatturate e la loro non riconducibilità, in caso di fatture del CED, all'attività oggetto di riserva legale;
- accertare se e con chi, di fatto, i clienti del CED interagiscono ed intrattengono rapporti di natura consulenziale riservata ai professionisti abilitati;
- verificare che le operazioni svolte dai CED si limitino ad "elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo".
Particolare attenzione da parte del personale ispettivo è rivolta ai casi in cui i consulenti che assistono i CED risultano iscritti in albi di altre province, lontane dalla sede dei clienti. Tale circostanza, seppur non decisiva, è interpretata come un indicatore sull'evanescenza del rapporto professionale esistente tra cliente e consulente e di un più radicato rapporto, invece, col CED.
L'esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che hanno permesso la commissione del reato e, qualora il soggetto che l'ha commesso eserciti regolarmente una professione o attività, anche la trasmissione della sentenza al competente ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica, invece, la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di esercizio abusivo della professione ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato stesso.
In generale, si ritiene che la norma suddetta dispieghi i propri effetti nei confronti di chiunque eserciti la professione in assenza di iscrizione all'albo ovvero sia decaduto o sia stato sospeso o interdetto dall'esercizio della professione. Trova applicazione anche alle ipotesi di esercizio della professione in forme associate o societarie e alle attività abusive dei CED non costituiti e composti con la presenza o l'assistenza di consulenti del lavoro.
Il reato si configura qualora il soggetto non si limiti ad eseguire compiti di natura esecutiva, quali il mero calcolo o la semplice elaborazione di dati, ma svolga attività di più alto livello professionale, con ampia autonomia decisionale (ad esempio, gli adempimenti connessi all'assunzione ed al licenziamento dei lavoratori, l'assunzione di lavoratori con contratti di formazione lavoro, la compilazione di modelli DM/10 per l'INPS).
Per configurare il reato, la giurisprudenza ritiene sufficiente lo svolgimento di un singolo atto professionale, mentre nel caso di pluralità di atti svolti in esecuzione del medesimo disegno criminoso si configura un reato continuato.
In caso di accertata violazione del suddetto presidio sanzionatorio, l'ispettore del lavoro, in qualità di Ufficiale di P.G., provvede a darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 c.p.p.
Qualora, invece, il personale ispettivo accerti che l'esercizio professionale, da parte di iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, di attività di consulenza del lavoro, previdenza ed assistenza sociale, avvenga senza la preventiva comunicazione (oggi telematica) all'INL, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale informa di tale circostanza gli Istituti previdenziali e assicurativi, nonché il competente Consiglio dell'ordine, al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenziali.
di Ciro Banco
Fonte Normativa