giovedì, 15 maggio 2025 | 10:41

Cripto-attività e regime del risparmio amministrato

Con la Risposta n. 135 del 14 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta i complessi profili operativi e fiscali legati al trattamento delle plusvalenze da cripto–attività nel contesto del regime del risparmio amministrato, fornendo importanti chiarimenti su istanza di una PMI innovativa iscritta al Registro OAM

Newsletter Inquery

Cripto-attività e regime del risparmio amministrato

Con la Risposta n. 135 del 14 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta i complessi profili operativi e fiscali legati al trattamento delle plusvalenze da cripto–attività nel contesto del regime del risparmio amministrato, fornendo importanti chiarimenti su istanza di una PMI innovativa iscritta al Registro OAM

Il caso: cripto–attività in regime amministrato

La società istante, operante nel settore cripto tramite servizi di exchange, staking e wallet custodial, intende offrire alla clientela la possibilità di optare per il regime del risparmio amministrato ai sensi del DLgs 21 novembre 1997, n. 461.

Nell’ambito di tale regime, la società solleva dubbi interpretativi su quattro casistiche operative:

- trasferimento delle cripto–valute verso un self custodial wallet del cliente;

- trasferimento verso un wallet presso altro exchange, intestato al cliente;

- revoca dell’opzione per il regime del risparmio amministrato;

- deposito di cripto–valute da altri wallet (anche di soggetti terzi) sul wallet presso l’istante.

Le risposte dell’Agenzia

1. Trasferimenti verso wallet esterni

L’Agenzia chiarisce che non si configura una cessione fiscalmente rilevante (e dunque non si genera una plusvalenza) solo se il cliente è in grado di documentare in modo certo e oggettivo che il wallet di destinazione è effettivamente a lui intestato.

Non è sufficiente una dichiarazione scritta o videoregistrata del cliente: serve documentazione oggettiva che dimostri la titolarità. In assenza di tali elementi, il trasferimento è considerato cessione a titolo oneroso verso terzi, con conseguente tassazione della plusvalenza.

2. Revoca dell’opzione per il regime amministrato

La società continua a operare come sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno di revoca. Deve inoltre fornire al cliente:

- il valore di carico delle cripto–attività ancora detenute;

- le eventuali minusvalenze residue, utilizzabili nei quattro anni successivi.

3. Depositi in cripto da altri wallet

Se il cliente trasferisce cripto–valute da wallet esterni verso la piattaforma dell’istante, il costo fiscale (valore di carico) deve essere documentato con prove certe: ad esempio, contabili bancarie, ricevute di acquisto, estratti conto di altri exchange.

Non è ammessa la dichiarazione sostitutiva da parte del cliente. In assenza di documentazione, il valore di carico si presume pari a zero.


4. Determinazione del costo e plusvalenza

Nel regime amministrato, il valore di acquisto delle cripto–attività è determinato mediante costo medio ponderato per categoria omogenea (criptovalute con stessa denominazione), come già avviene per altri strumenti finanziari.

Questo sistema consente una gestione semplificata e coerente del patrimonio digitale.

di Anna Russo

Fonte normativa

Approfondimento