Il DDL sulla partecipazione gestionale ed economica dei lavoratori è legge
Il Senato, il 14 maggio u.s., ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese
Il DDL sulla partecipazione gestionale ed economica dei lavoratori è legge
Il Senato, il 14 maggio u.s., ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese
Partecipazione gestionale dei lavoratori
Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza. L’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del consiglio.
Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria.
Nelle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione, laddove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori di pendenti.
Gli amministratori sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.
Partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori
Per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi.
Nelle aziende, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato. Per l’anno 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
Partecipazione organizzativa dei lavoratori
Le aziende possono promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.
Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità.
Le imprese che occupano meno di 35 lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.
Partecipazione consultiva dei lavoratori
Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi, nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.
I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.
Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.
Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite PEC. La consultazione ha inizio entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza di convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi 10 giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.
Entro 30 giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell’eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.
Formazione dei rappresentanti dei lavoratori
Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche nonché per coloro che partecipano agli organi societari, è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a 10 ore annue.
I corsi di formazione possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.
di Francesca Esposito