Superbonus e fruizione dei crediti in attesa di accettazione: ripartizione delle spese 2022
Forniti chiarimenti sulla gestione della ripartizione temporale della detrazione da Superbonus 110% per spese sostenute nel 2022, in particolare nei casi in cui il credito ceduto risulti in attesa di accettazione da parte del cessionario al momento dell’accesso alla piattaforma (AdE - risposta 13 maggio 2025, n. 130)
Superbonus e fruizione dei crediti in attesa di accettazione: ripartizione delle spese 2022
Forniti chiarimenti sulla gestione della ripartizione temporale della detrazione da Superbonus 110% per spese sostenute nel 2022, in particolare nei casi in cui il credito ceduto risulti in attesa di accettazione da parte del cessionario al momento dell’accesso alla piattaforma (AdE - risposta 13 maggio 2025, n. 130)
L’istante, una società cessionaria, ha acquisito nel 2023 crediti d’imposta derivanti da interventi Superbonus 110% effettuati nel 2022, ceduti da persone fisiche. Al momento della visualizzazione del credito sulla “piattaforma cessione crediti”, risultava ancora lo stato “in attesa di accettazione”. Si chiede quindi se, anche in tale situazione, il credito possa essere ripartito in dieci rate annuali, ai sensi dell’art. 119, co. 8-quinquies, DL n. 34/2020, inserito dall'art. 2, co. 3-sexies, DL 16 febbraio 2023, n. 11.
L’Agenzia conferma che, in base alla norma richiamata, la ripartizione in dieci anni della detrazione (e del relativo credito ceduto) è ammessa anche per le spese 2022, a condizione che:
- il credito d’imposta risulti già disponibile per il cessionario sulla piattaforma al 1° gennaio 2023, anche se non ancora accettato;
- l’opzione per la ripartizione sia esercitata entro il 31 ottobre 2023, attraverso la funzione “Ripartizione in 10 rate annuali” presente nella piattaforma.
Pertanto, lo stato “in attesa di accettazione” al 1° gennaio 2023 non preclude la possibilità di fruire della dilazione decennale, purché l’accettazione e l’esercizio dell’opzione avvengano nei termini previsti.
L’Amministrazione precisa inoltre che:
- la visualizzazione del credito sulla piattaforma, ancorché “in attesa”, costituisce elemento sufficiente per dimostrarne l’esistenza alla data del 1° gennaio 2023;
- non è necessario che il credito sia già accettato entro tale data;
- l’opzione, una volta esercitata, è irrevocabile.
di Anna Russo
Fonte normativa
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