mercoledì, 14 maggio 2025 | 10:09

Corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie: regime fiscale

Con la risposta del 13 maggio 2025 n. 129, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale dei corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie

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Corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie: regime fiscale

Con la risposta del 13 maggio 2025 n. 129, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale dei corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie

Il quesito riguarda un'associazione sportiva dilettantistica che ha ceduto la proprietà di una costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. L'associazione chiede se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024, la cessione della proprietà superficiaria possa generare una plusvalenza.

Innanzitutto, l'Agenzia delle entrate ricorda che l'art. 952 c.c., disciplina la costituzione del diritto di superficie, in base al quale il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

Dal punto di vista fiscale, a decorrere dal 2024, per effetto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024, ai corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie, non si applica più il regime fiscale delle plusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, lett. b, del TUIR, trovando un'autonoma disciplina nella successiva lettera h). In particolare, l'art. 67, co. 1, stabilisce che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

" b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni..."

" h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento [...] di beni immobili...".

Tuttavia, l'art. 71, co. 2, del TUIR, dispone che i predetti redditi sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Infine, nel caso in esame, il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso del diritto di superficie oggetto dell'istanza costituisce reddito diverso ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. h), del TUIR determinato secondo i criteri di cui al successivo art. 71, co. 2.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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