martedì, 13 maggio 2025 | 21:25

Bonus donne: istruzioni operative

L'Inps fornisce le indicazioni operative per fruire dell'esonero contributivo legato alle assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate effettuate entro il 31 dicembre 2025, cd. "bonus donne" (INPS - Circolare 12 maggio 2025 n. 91)

Bonus donne: istruzioni operative

L'Inps fornisce le indicazioni operative per fruire dell'esonero contributivo legato alle assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate effettuate entro il 31 dicembre 2025, cd. "bonus donne" (INPS - Circolare 12 maggio 2025 n. 91)

In seguito alla pubblicazione del decreto attuativo (MLPS - dm 11 aprile 2025) vediamo in dettaglio le modalità, i requisiti e le condizioni per accedere all'esonero contributivo introdotto dal decreto Coesione (art. 23, DL 7 maggio 2024 n. 60) in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate effettuate entro il 31 dicembre 2025 (cd. "bonus donne").

Beneficiari

Possono accedere al Bonus donne tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

E' esclusa, pertanto, la Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Lavoratrici agevolabili

Il Bonus Donne spetta per le sole assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne di qualsiasi età, che, alternativamente, alla data dell'assunzione:

a) siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. A tal fine, nei 24 mesi antecedenti l'assunzione la lavoratrice non deve aver svolto attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un'attività o un'attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro autonomo di cui all'art. 50, co. 1, lett. c-bis), del TUIR, la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione;

b) risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che siano residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, comprendente le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. In proposito, non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza e il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;

c) siano svantaggiate in quanto svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere secondo il disposto di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014. Le professioni e i settori sono annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, la donna deve essere assunta o in un settore o in una professione presenti nell'elencazione.

La locuzione "privo di impiego" individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ossia quei lavoratori che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita, dunque, non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato). Per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione, su base annua, inferiore ai limiti esenti da imposizione che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 5.500,00 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.500,00 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro parasubordinato.

Rapporti di lavoro incentivati e durata degli esoneri

Il Bonus Donne è riconosciuto esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Sono incentivati anche i rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L 3 aprile 2001 n. 142).

L'esonero spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Sono escluse dal beneficio, pertanto, sia le assunzioni a tempo determinato, sia le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Sono espressamente esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Sono altresì escluse:

- l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (artt. 13 a 18, D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81), ancorché stipulato a tempo indeterminato;

- le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Con riferimento alla decorrenza e alla durata del Bonus Donne, l'attuazione delle misure di esonero contributivo nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 o, in alternativa, della decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025 comporta le seguenti differenti conseguenze applicative:

a) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. L'incentivo è riconosciuto in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di aiuti a lavoratori "molto svantaggiati". Pertanto, l'esonero contributivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per un periodo pari a 24 mesi dalla data di assunzione;

b) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. L'incentivo è riconosciuto in conformità alla decisione C(2025) 649 final, resa dalla Commissione europea in data 31 gennaio 2025 (Sa.114799). Pertanto, la misura può trovare applicazione a decorrere dalla data di autorizzazione della Commissione europea. Ne consegue che il Bonus Donne per la ZES può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, purché la domanda di riconoscimento dell'esonero sia effettuata prima di procedere all'assunzione. La durata dell'esonero contributivo è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione.

c) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne, ovunque residenti, occupate nelle professioni o settori annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. L'incentivo, nel caso di specie, è riconosciuto in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di aiuti a lavoratori "svantaggiati". Quindi, trova applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. In tal caso, la durata dell'esonero contributivo è pari a 12 mesi dalla data di assunzione.

Il periodo di fruizione dell'esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Misura dell'esonero

I benefici legati al Bonus Donne consistono nell'esonero del versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Riguardo alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, si ricorda che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;

- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol;

- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;

- il contributo di solidarietà per gli sportivi.

Rientra tra le contribuzioni oggetto di esonero, il contributo aggiuntivo IVS (art. 3, co. 15, L 29 maggio 1982 n. 297), destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile. Considerato che dall'applicazione del contributo deriva il contestuale abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell'esonero contributivo.

In caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile - gli esoneri contributivi sono calcolati sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Se dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori comunicazioni da parte dei datori di lavoro per l'accesso ai benefici.

Condizioni di spettanza

Il diritto alla fruizione degli esoneri in trattazione è subordinato alle seguenti condizioni generali:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- assenza di violazioni nelle predette materie, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, si ricorda che resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione (cart.1, co. 1175- bis, L.n. 296/2006);

- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015). In particolare, gli esoneri contributivi non spettano ove ricorra una delle seguenti condizioni:

1) l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui la lavoratrice avente diritto all'assunzione venga utilizzata mediante contratto di somministrazione (art. 31, co. 1, lett. a);

2) l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto - entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (art. 31, co. 1, lett. b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di una lavoratrice mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

3) presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratrici inquadrate a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, co. 1, lett. c);

4) le lavoratrici sono state licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (art. 31, co. 1, lett. d).

Ai fini della legittima fruizione dell'esonero, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore, e ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui la lavoratrice ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dalla stessa lavoratrice nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Infine, si ricorda che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Da ultimo, la legittima fruizione del Bonus Donne è espressamente subordinata alla realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione e al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (art. 23, co. 3, DL n. 60/2024).

L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell'incentivo. Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

In forza dell'applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, per la legittima fruizione del Bonus donne è necessario il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

1) l'ammontare dell'agevolazione fruibile non può superare il 50 per cento dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014. Tenuto conto che i costi salariali comprendono sia la retribuzione che la contribuzione dovuta, il beneficio concretamente fruibile, essendo limitato alla sola contribuzione datoriale dovuta, non può mai superare il 50 per cento dei suddetti costi salariali. Resta fermo che, nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, i costi salariali devono essere valutati in capo all'utilizzatore;

2) il datore di lavoro non deve essere un'impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;

3) il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea (art. 46, L 24 dicembre 2012 n. 234, cd. clausola Deggendorf).

Con esclusivo riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato riguardanti le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, è previsto il rispetto di due ulteriori requisiti legittimanti:

- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva;

- i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta, infatti, la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero in trattazione gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie in cui assume rilevanza preponderante l'oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.

Infine, in considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l'INPS provvede, inoltre, a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l'agevolazione è registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l'ammontare dell'agevolazione è imputata in capo all'utilizzatore.

Coordinamento con altri esoneri contributivi

Il Bonus Donne non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Conseguentemente, prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, fruibili in relazione alle nuove assunzioni, a titolo esemplificativo, il Bonus donne non è cumulabile:

- con l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- per il periodo di applicazione degli esoneri e per le medesime lavoratrici, con la cd. Decontribuzione Sud, disciplinata dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 406 a 422, della legge di Bilancio 2025;

- con l'incentivo previsto per l'assunzione di lavoratori disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

- con l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015, al 20 per cento dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.

Il Bonus donne non trova applicazione nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, prevista per tali fattispecie.

Inoltre, l'esonero non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.

Diversamente, per espressa previsione normativa, le misure sono compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Per i datori di lavoro che si avvalgono del Bonus donne, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'esonero.

Il beneficio è inoltre compatibile:

- con l'esonero disciplinato dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all'1 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta;

- con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre prevista dall'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), e l'esonero parziale per le madri di due o più figli di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2025.

Domanda di ammissione al Bonus Donne

Ai fini dell'accesso al Bonus Donne il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS apposita domanda, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - articolo 23- Donne". Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025.

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell'impresa;

b) dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza;

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro;

d) retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Con specifico riferimento all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, si precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato di "donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno", può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;

- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf;

- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, si evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante.

Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Nel suddetto periodo temporale l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

E' necessario prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell'INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede l'incentivo, poichè l'Istituto non accetta una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.

Ai fini dell'ammissione alla fruizione delle misure di esonero in argomento, l'INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 12 o 24 mesi di agevolazione spettante.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Circolare 12 maggio 2025 n. 91