Quando può ritenersi valido il licenziamento comunicato tramite WhatsApp
La trasmissione a mezzo WhatsApp al lavoratore del modello "Unilav", che reca le generalità delle parti, la ragione e la data del recesso datoriale e gli estremi del rapporto lavorativo, costituisce una modalità di comunicazione in forma scritta del licenziamento (Tribunale Napoli nord - sentenza 16 aprile 2025 n. 1758, sez. lav.)
Quando può ritenersi valido il licenziamento comunicato tramite WhatsApp
La trasmissione a mezzo WhatsApp al lavoratore del modello "Unilav", che reca le generalità delle parti, la ragione e la data del recesso datoriale e gli estremi del rapporto lavorativo, costituisce una modalità di comunicazione in forma scritta del licenziamento (Tribunale Napoli nord - sentenza 16 aprile 2025 n. 1758, sez. lav.)
Due lavoratori adivano il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità, inefficacia, nullità e/o invalidità del licenziamento intimato loro dalla società datrice di lavoro e la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato.
Nel caso in esame ai dipendenti era stato inviato dal datore di lavoro via WhatsApp il Modello UniLav da cui risultava il licenziamento degli stessi, comunicato al Centro per l’Impiego come un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
I lavoratori contestavano l’idoneità del mezzo adoperato per la comunicazione di recesso e deducevano, non avendo ricevuto alcuna lettera di licenziamento, l’inefficacia dello stesso in quanto intimato, secondo la loro prospettazione, oralmente, in violazione dell’art. 2, co. 1 e 3, L. 604/66 che prescrive per il licenziamento la forma scritta ad substantiam.
Il Giudicante ha ritenuto infondate le domande dei lavoratori, ritenendo che il licenziamento intimato da parte datoriale nel caso di specie non integrasse la violazione dell’obbligo della forma scritta.
Sul punto il Tribunale ha, preliminarmente, ricordato che l’onere di intimare il licenziamento in forma scritta a pena di nullità dello stesso può essere assolto tramite qualsiasi mezzo, anche informatico, che permetta al lavoratore di imputare con certezza la comunicazione al datore di lavoro e tale comunicazione può avvenire anche in modo indiretto, purché chiaro e idoneo a portare a conoscenza del lavoratore l'avvenuto licenziamento, atteso che, ai fini della sua validità formale, sono in realtà indispensabili tre elementi: la manifestazione della volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto, la comunicazione di tale volontà al lavoratore e la forma scritta. Pertanto, è idoneo allo scopo l'invio al lavoratore di copia della comunicazione datoriale del licenziamento inoltrata alla sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione; invio che assume forma scritta e costituisce inequivocabile manifestazione della volontà del datore di lavoro. Inoltre, la comunicazione di risoluzione del rapporto inviata al Centro per l’impiego può soddisfare il requisito della forma scritta, purché tale comunicazione venga (anche) portata a conoscenza del lavoratore interessato.
Tanto premesso, il Giudicante ha evidenziato che la comunicazione del licenziamento, via WhatsApp, per ritenersi valida, deve contenere le generalità delle parti, gli estremi del rapporto di lavoro, la data del recesso ed indicare la motivazione dello stesso e, affinché possa essere considerato valido il licenziamento comunicato tramite WhatsApp o altro strumento informatico, è necessario accertare non solo la sussistenza della conferma della ricezione del messaggio e del licenziamento ma anche che vi sia stata una risposta da parte del lavoratore o la persistenza di altri elementi (quali ad esempio l’impugnazione del licenziamento, con offerta della propria prestazione) che confermino la effettiva ricezione e conoscenza di tale atto di recesso.
Ebbene, nel caso di specie, la pacifica trasmissione ai lavoratori, sia pure in maniera indiretta (ovvero tramite WhatsApp), da parte del datore, del file contenente il certificato di cessazione del rapporto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo equivaleva a comunicazione scritta del recesso datoriale, pienamente efficace dacché entrato nella sfera di conoscenza del destinatario, tant’è che entrambi i lavoratori avevano poi provveduto tempestivamente ad impugnarlo e ad offrire la propria prestazione lavorativa.
In conclusione, la trasmissione al lavoratore del modello "Unilav" a mezzo WhatsApp, come rilevato dal Tribunale, costituisce una modalità di comunicazione in forma scritta al lavoratore del licenziamento ed è certamente conforme alla ratio dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, tenuto conto della sussistenza, nel modello stesso, delle generalità delle parti in rapporto, della ragione e della data del recesso datoriale e degli estremi del rapporto lavorativo.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa