Anticipazione indebita quote TFR: chiarimenti dall’Ispettorato
Forniti chiarimenti sulle conseguenze, sotto il profilo ispettivo, derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR (INL - nota 03 aprile 2025 n. 616)
Anticipazione indebita quote TFR: chiarimenti dall’Ispettorato
Forniti chiarimenti sulle conseguenze, sotto il profilo ispettivo, derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR (INL - nota 03 aprile 2025 n. 616)
L’Ispettorato Nazionale del lavoro ha precisato che il trattamento di fine rapporto (TFR) è disciplinato dall'art. 2120 c.c. il quale, nei primi cinque commi, individua i criteri di calcolo del TFR e, nei commi successivi, disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto.
L'ultimo comma della norma richiamata, in particolare, rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l'introduzione di condizioni di miglior favore relative all'accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l'erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all'obbligazione contributiva.
In virtù della collocazione sistematica del rimando operato dal decimo comma dell'art. 2120 c.c., che si pone al termine della disciplina delle anticipazioni del TFR, è tuttavia da ritenere che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Tale operazione, peraltro, sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell'istituto che è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Sulla base di tali presupposti l’Ispettorato ha chiarito che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa