martedì, 13 maggio 2025 | 08:53

Responsabilità erariale: slitta il termine per la disciplina transitoria

Pubblicato, nella GU n. 108/2025, il DL 12 maggio 2025, n. 68, recante il differimento del termine di cui all'art. 21, co. 2, del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale

Responsabilità erariale: slitta il termine per la disciplina transitoria

Pubblicato, nella GU n. 108/2025, il DL 12 maggio 2025, n. 68, recante il differimento del termine di cui all'art. 21, co. 2, del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale


Il contenuto del differimento

La norma oggetto di proroga introduce una limitazione significativa alla responsabilità amministrativo-contabile dei pubblici funzionari e degli agenti della pubblica amministrazione: la responsabilità per danno erariale è circoscritta ai soli casi in cui il danno sia stato causato con dolo. Restano quindi escluse le ipotesi di colpa grave, che per lungo tempo hanno rappresentato uno dei presupposti principali della responsabilità contabile.

Tuttavia, questa limitazione non si applica nei casi di danno cagionato per omissione o inerzia del soggetto agente: un’esclusione che intende preservare l’efficienza amministrativa, scoraggiando comportamenti attendisti e inadempienze che potrebbero provocare danni all’interesse pubblico.

Ambito temporale

Con il nuovo decreto-legge, il termine del regime transitorio, inizialmente fissato al 30 aprile 2025, viene spostato al 31 dicembre 2025. Di particolare rilievo è la previsione secondo cui la proroga si applica anche ai fatti commessi nel periodo compreso tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del nuovo decreto-legge, evitando così vuoti normativi o incertezze interpretative.

di Anna Russo

Fonte normativa