lunedì, 12 maggio 2025 | 10:37

Infermiere adibito alle mansioni di operatore sociosanitario: sì al risarcimento

Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza del datore di lavoro e che la richiesta di mansioni inferiori avvenga in via marginale o che, quando tale marginalità non ricorra, lo svolgimento di tali mansioni sia meramente occasionale (Cassazione - ordinanza 08 maggio 2025 n. 12139, sez. lav.)

Infermiere adibito alle mansioni di operatore sociosanitario: sì al risarcimento

Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza del datore di lavoro e che la richiesta di mansioni inferiori avvenga in via marginale o che, quando tale marginalità non ricorra, lo svolgimento di tali mansioni sia meramente occasionale (Cassazione - ordinanza 08 maggio 2025 n. 12139, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'Appello di L'Aquila giudicava illegittima l'adibizione di un infermiere, in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale, ad attività proprie degli operatori sociosanitari, e attribuiva allo stesso un risarcimento per danno alla dignità professionale ed all'immagine lavorativa.
I giudici di appello, in particolare, escludevano che potesse ritenersi legittima un'assegnazione di mansioni inferiori che avvenisse ordinariamente e non con modalità marginali e funzionalmente accessorie e complementari o in via eccezionale e contingente, rilevava quindi che, nel caso di specie, dall'istruttoria risultava che l'adibizione a mansioni inferiori fosse stata costante e sistematica e avesse riguardato buona parte della giornata lavorativa; la Corte d'Appello stabiliva, quindi, il risarcimento in via equitativa, ritenendo la prova del pregiudizio sulla base della lunga durata di svolgimento dell'attività di rango inferiore, della natura prettamente manuale dei compiti in tal modo imposti, a fronte del carattere intellettuale, per il livello di conoscenze richiesto, della professione dell'infermiere ed infine del verificarsi di tutto ciò alla presenza dei pazienti.
Avverso tale decisione la ASL ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che, da un alto, le attività di OSS non potevano considerarsi estranee alla professionalità dell'infermiere e, dall’altro, che il Codice Deontologico degli infermieri prevede che gli stessi siano tenuti a compensare i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui operano, come accaduto nel caso di specie.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando preliminarmente che non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OSS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività; ciò però solo a ben determinate condizioni. Deve, infatti, trattarsi di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell'infermiere, così come nel caso di specie, in cui era evidente che le incombenze richieste riguardassero comunque la cura della persona, che è tratto comune alle due professionalità.
È poi indubbio che la richiesta di tali prestazioni deve rispondere ad un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore, pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente. Ulteriori requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità sono che le mansioni inferiori siano richieste incidentalmente o marginalmente, per cui è escluso che sia legittima la loro pretesa non in via occasionale, ma in maniera programmata.
Il Collegio ha, inoltre, precisato che le mansioni inferiori sono sempre legittime se "marginali", ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza; quando invece tale marginalità non ricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia - ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamento datoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificanti dell'inquadramento - deve sussistere il carattere occasionale della richiesta di mansioni inferiori.
Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte territoriale secondo la quale, pur emergendo in sede testimoniale l'adibizione degli infermieri prevalentemente all'attività loro propria, tuttavia ad essi negli anni erano state chieste le prestazioni proprie degli OSS, anche secondo la corrispondenti declaratorie collettive, quali il trasporto dei malati, il riordino dei letti, il rispondere ai campanelli, la cura delle incombenze igieniche dei pazienti, e ciò in via affatto marginale e sporadica, né di breve periodo, ma, al contrario, costante e sistematica, siccome svolta quotidianamente e per buona parte della giornata lavorativa.
Sulla scorta delle conclusioni raggiunte con riguardo al caso sottoposto ad esame la Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa