Emergenza Campi Flegrei: sospensioni fiscali e fondi per la ricostruzione
Le misure fiscali tra tutela dei contribuenti e sostegno alla ripresa, per fronteggiare gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell’area dei Campi Flegrei (artt. 11 e 12 DL 07 maggio 2025, n. 65)
Emergenza Campi Flegrei: sospensioni fiscali e fondi per la ricostruzione
Le misure fiscali tra tutela dei contribuenti e sostegno alla ripresa, per fronteggiare gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell’area dei Campi Flegrei (artt. 11 e 12 DL 07 maggio 2025, n. 65)
Con il DL 07 maggio 2025, n. 65?, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104, al Capo II, è stato introdotto un pacchetto di misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze del fenomeno bradisismico che, tra il 13 e il 15 marzo 2025, ha interessato gravemente l’area dei Campi Flegrei. Di seguito le misure fiscali e per i contribuenti
Sospensione di adempimenti e versamenti (Art. 11)
La norma cardine del Capo II è l’articolo 11, che dispone una serie di sospensioni per soggetti residenti o operanti in immobili danneggiati e dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici di marzo. Le misure si applicano anche in caso di immobili per i quali sia stata richiesta la verifica di agibilità con successivo provvedimento di sgombero.
I beneficiari saranno individuati con decreto del Ministro per la protezione civile su proposta della Regione Campania, sentiti i Comuni coinvolti.
Le sospensioni previste includono:
- versamenti tributari e contributivi: sospesi dal 13 marzo al 31 agosto 2025, fatta eccezione per dazi e accise;
- ritenute e addizionali: sospensione anche per le ritenute IRPEF (artt. 23 e 24 DPR 29 settembre 1973, n. 600) e per le addizionali regionali e comunali operate come sostituto d’imposta;
- cartelle e atti esattoriali: inclusi atti degli agenti della riscossione, ingiunzioni fiscali e atti ex art. 1, co. 792, L 27 dicembre 2019, n. 160;
- adempimenti fiscali e obblighi in materia di lavoro: rientrano nella sospensione anche gli obblighi informativi verso la PA (salvo l’art. 9-bis DL 01 ottobre 1996, n. 510);
- mutui e finanziamenti: sospesi i pagamenti delle rate, senza sanzioni né interessi, per mutui e leasing relativi ad immobili o beni mobili strumentali danneggiati, incluse le abitazioni principali.
Tutti i pagamenti sospesi andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza interessi o sanzioni. Anche gli adempimenti dovranno essere completati entro tale data.
Particolare attenzione viene dedicata anche agli istituti di definizione agevolata (cd. “rottamazioni”): i termini per i versamenti delle rate e gli adempimenti tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025 sono prorogati di tre mesi.
Contributi per la riparazione degli edifici (Art. 12)
L’articolo 12 istituisce un Fondo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, con una dotazione di:
- 20 milioni di euro per il 2025;
- 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il contributo è destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile a seguito dei terremoti del 13 e 15 marzo. Le domande verranno gestite dai Comuni, che avranno 60 giorni per l’istruttoria e l’adozione del provvedimento. Il completamento degli interventi dovrà rispettare le scadenze che saranno definite con decreto ministeriale, a pena di decadenza.
Il meccanismo attuativo richiama la disciplina già prevista dall’art. 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, DL 11 giugno 2024, n. 76, adattato ai nuovi eventi.
di Anna Russo
Fonte normativa