giovedì, 08 maggio 2025 | 10:54

Attività ludica in malattia e legittimità del licenziamento

Lo svolgimento da parte del lavoratore in malattia di attività ludica, idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, si configura quale giusta causa di licenziamento (Cassazione - ordinanza 28 aprile 2025 n. 11154, sez. lav.)

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Attività ludica in malattia e legittimità del licenziamento

Lo svolgimento da parte del lavoratore in malattia di attività ludica, idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, si configura quale giusta causa di licenziamento (Cassazione - ordinanza 28 aprile 2025 n. 11154, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'appello di Napoli dichiarava illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore dalla società datrice di lavoro per lo svolgimento di attività ludica durante l'assenza per malattia.
La Corte territoriale, da un lato, sottolineava che le attività compiute dal dipendente avevano esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute dello stesso, tenuto conto sia delle prescrizioni mediche sia della diagnosi ricevuta, con conseguente chiara violazione degli obblighi preparatori alla prestazione principale; dall’altro, la stessa Corte rilevava che non era stata fornita la prova del concreto aggravamento della malattia conseguente alla disinvolta e pericolosa condotta posta in essere dal lavoratore, con conseguente difetto di proporzionalità tra sanzione espulsiva e infrazione disciplinare.
Avverso tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione a cui la società ha resistito con controricorso, lamentando che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere sproporzionata la sanzione del licenziamento, in quanto il lavoratore aveva posto in essere condotte, nel periodo di malattia, che potevano ledere l'interesse del datore di lavoro.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto fondate le doglianze della società, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
Assume, dunque, peculiare rilievo l'eventuale violazione da parte del lavoratore del dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati.
Il Collegio ha, altresì, evidenziato che l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno dell'inadempienza idonea a legittimare il licenziamento, sia essa la fraudolenta simulazione della malattia ovvero l'idoneità della diversa attività contestata a pregiudicare il recupero delle normali energie psico fisiche, si risolve in un giudizio di fatto, che deve tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, come tale riservato al giudice del merito.
Ebbene, nel caso di specie, le conclusioni della Corte d’appello non risultavano condivisibili nella misura in cui aveva escluso la proporzionalità della sanzione irrogata al lavoratore, pur avendo dato atto che il datore di lavoro avesse assolto all'onere della prova, su di lui incombente, circa l'idoneità potenziale della diversa attività posta in essere dal dipendente a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio, con conseguente accertamento della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa