Dipendenti pubblici: domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari
Fornite indicazioni sulla possibilità per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 e senza avere maturato il diritto a pensione, di presentare una domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari (INPS – messaggio 7 maggio 2025 n. 1431)
Dipendenti pubblici: domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari
Fornite indicazioni sulla possibilità per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 e senza avere maturato il diritto a pensione, di presentare una domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari (INPS – messaggio 7 maggio 2025 n. 1431)
Per gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, si applica la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO).
La costituzione della posizione assicurativa d'ufficio preclude, quindi, la facoltà di presentare successive domande di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi, di accredito figurativo e di versamento dei contributi volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini di legge.
Gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, già in possesso dell'anzianità contributiva minima prescritta per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ma non del requisito anagrafico, che intendano maturare tale requisito anagrafico, per i quali non opera la costituzione di posizione assicurativa d'ufficio, possono chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari anche dopo la pubblicazione del messaggio Inps n. 2802/2024.
Tuttavia, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo), in quanto con il messaggio n. 2802/2024, condiviso con il Ministero del lavoro, è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze in esame. In tale senso - precisa l'Inps - si intende parzialmente modificata la circolare INPDAP n. 11/2006.
Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell'AGO opera esclusivamente a domanda degli interessati.
Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorchè non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell'AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi o di accredito figurativo oltre i termini decadenziali previsti dalle norme. A tali assicurati è consentito presentare domanda di versamento dei contributi volontari.
Tuttavia, anche in questo caso, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo), in quanto è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze in esame.
di Francesca Esposito
Fonte normativa