Trattamento IVA applicabile all'attività di accompagnamento di una guida ambientale escursionistica
Al servizio di guida ambientale escursionistica (GAE) che si rende agli escursionisti non si applica il regime di esenzione IVA (AdE – risposta 30 aprile 2025, n. 125)
Trattamento IVA applicabile all'attività di accompagnamento di una guida ambientale escursionistica
Al servizio di guida ambientale escursionistica (GAE) che si rende agli escursionisti non si applica il regime di esenzione IVA (AdE – risposta 30 aprile 2025, n. 125)
Nella risposta d'interpello indicata in oggetto, l'Istante rappresenta che esercita abitualmente la professione di Guida Ambientale Escursionistica (GAE), professione non ordinistica ai sensi della legge n. 4/2013, ed è socio di A.I.G.A.E. (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, iscritta negli elenchi ufficiali del MISE tra le Associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi). Il profilo professionale della GAE la configura come il professionista che accompagna in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica, singoli o gruppi in visita a tutto il territorio, illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali.
Viene precisato che il regime fiscale dell'istante è quello ordinario, con codice Ateco. Conseguentemente, quelle effettuate nell'esercizio della professione costituiscono in linea generale operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
L'Istante evidenzia che nell'esercizio della propria professione, effettua anche l'attività di accompagnamento di escursionisti in Aree protette e che intende costituire una società di persone (unitamente ad altra GAE) la cui attività di impresa consisterebbe esattamente nelle attività di accompagnamento, di cui al profilo professionale delle GAE. In tale compagine di futura costituzione, entrambi i soci sarebbero operativi ed in tale veste curerebbero materialmente l'esecuzione delle attività di accompagnamento, anche in aree protette.
L'Istante, in sede di integrazione documentale, ha evidenziato, peraltro, che le aree protette sono aperte al pubblico e non sono previsti biglietti di ingresso.
In aggiunta a tale attività, l'Istante concede in uso agli escursionisti specifici strumenti (ad esempio bici, canoe, kayak, equipaggiamento da subacqueo, ecc. così come ciaspole per le ordinarie escursioni che siano effettuate in ambienti innevati) a fronte del pagamento, da parte dei committenti, di uno specifico corrispettivo, integrativo di quello dovuto per la sola attività principale di accompagnamento.
L'Istante precisa che lo statuto A.I.G.A.E. stabilisce che l'attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede la descrizione, la spiegazione e l'illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, conducendo in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonchè ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educazione ambientale.
Ciò posto, l'Istante chiede di conoscere se alla predetta attività di accompagnamento nelle aree ufficialmente protette e alle prestazioni di concessione in uso agli escursionisti dei vari strumenti funzionali alla stessa attività possa applicarsi il regime di esenzione IVA (art. 10, co.1, n. 22), DPR 26 ottobre 1972)
Al riguardo l'Amministrazione finanziaria chiarisce che secondo la normativa e la prassi vigente la prestazione in esame può rientrare nel regime di esenzione Iva di cui al citato n. 22), se “inerente” alla prestazione principale di “visita” al luogo ritenuto di interesse culturale (quali musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici, e simili). Pertanto, in assenza dell'emissione di un ticket di ingresso, detto servizio rileva ai fini Iva come autonoma prestazione.
Nel caso di specie, l'attività di guida escursionistica riguarda escursioni in aree protette, aperte al pubblico, per il cui accesso, non sono previsti biglietti di ingresso.
Pertanto, al servizio di GAE che l'Istante rende agli escursionisti non trova applicazione il regime di esenzione di cui al citato articolo 10 comma 1, numero 22).
Alla luce delle suddette conclusioni, deve ritenersi assorbito il quesito concernente l'eventuale applicazione dell'esenzione dall'Iva alla concessione in uso degli strumenti funzionali all'attività di accompagnamento nell'aree protette.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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