Malattia prolungata e omessa comunicazione al datore di lavoro: sì al licenziamento
In caso di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro non rileva tanto l'effettività della malattia quanto, piuttosto, la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione al datore di lavoro della sua impossibilità (Tribunale Napoli - sentenza 17 aprile 2025 n. 3028, sez. lav.)
Malattia prolungata e omessa comunicazione al datore di lavoro: sì al licenziamento
In caso di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro non rileva tanto l'effettività della malattia quanto, piuttosto, la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione al datore di lavoro della sua impossibilità (Tribunale Napoli - sentenza 17 aprile 2025 n. 3028, sez. lav.)
Un lavoratore, addetto all’impianto di raffinazione di oli vegetali per l’industria alimentare, impugnava il licenziamento per giusta causa irrogato dalla società datrice di lavoro che, richiamando le disposizioni del CCNL applicabile, gli aveva contestato di essere stato continuativamente assente dal lavoro per circa 15 giorni senza giustificazione e senza comunicazione.
Il dipendente assumeva di essere stato in malattia continuativa e deduceva che la reiterazione delle assenze, senza soluzione di continuità dall'insorgenza della malattia, fosse giustificata dal persistente stato psicofisico, alterato e causato dalle condizioni di lavoro poste in essere in azienda, e che, pertanto, il provvedimento disciplinare fosse stato emesso illegittimamente, in assenza di prova circa i fatti costituenti inadempimento contrattuale.
Il Tribunale ha rigettato l’impugnativa del lavoratore, ritenendo la condotta contestata grave e tale da incidere sull’affidamento che il datore di lavoro deve avere circa la corretta prosecuzione del rapporto lavorativo.
Il giudicante ha, preliminarmente, ricordato che il datore di lavoro, su cui grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e, in particolare, la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.
Invero, poi, la comunicazione di malattia al datore di lavoro incide sulla possibilità di prosecuzione del rapporto nella misura in cui la sua omissione impedisca al datore di lavoro di controllare lo stato di malattia e la giustificatezza dell'assenza ed allo stesso lavoratore di provarla a distanza di tempo, ove si tratti di malattie a carattere transeunte, che non lasciano traccia apprezzabile.
Nel caso di specie, dovevano, dunque, ritenersi condivisibili le conclusioni della società, secondo cui il comportamento inadempiente del lavoratore costituiva giusta causa di licenziamento ex art 2119 c.c., atteso che, in particolare, non era in contestazione la sussistenza della patologia, nonché il fatto che essa fosse la ragione dell’assenza del dipendente dal lavoro, quanto, piuttosto, l’invio della comunicazione e di documentazione medica probante la stessa; non vi era, difatti, prova che il lavoratore avesse notiziato la società o inviato certificati medici che ne giustificassero l’assenza.
In tale prospettiva, la norma collettiva applicata, che sanzionava con il licenziamento l'assenza ingiustificata, tutelava l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell'attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti.
Nel caso sottoposto ad esame non rilevava tanto l'effettività della malattia quanto, piuttosto, la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta, anche, nella corretta e tempestiva informazione al datore di lavoro della sua impossibilità. Da tanto discendeva che il protrarsi dell'assenza, non assistita dall'adempimento degli obblighi di comunicazione, costituiva inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascendeva il limite di tollerabilità di un'assenza non giustificata e la prova richiesta al lavoratore, dallo stesso non fornita, non concerneva la sussistenza della malattia, bensì l’impossibilità per il dipendente di provvedere alle dovute comunicazioni.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa