Il via al nuovo Regolamento del Fondo Pegaso
Dal 1° aprile 2025 decorre il nuovo Regolamento del Fondo di Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità
Il via al nuovo Regolamento del Fondo Pegaso
Dal 1° aprile 2025 decorre il nuovo Regolamento del Fondo di Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità
Con decorrenza 1° aprile 2025 è stato aggiornato il Regolamento del Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità (Fondo Pegaso).
Seguono gli articoli modificati.
Articolo | Modifica |
2.1 Soggetto fiscalmente a carico - definizione | Rimosso il riferimento specifico alla normativa vigente e aggiornato l’elenco dei soggetti considerati familiari fiscalmente a carico, in conformità alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. |
2.2 Adesione del familiare fiscalmente a carico | Aggiornato per eliminare il riferimento alla precedente denominazione di una sezione del sito web. |
2.4 Modalità di versamento della contribuzione a favore del fiscalmente a carico | Aggiornato per eliminare il riferimento alla precedente denominazione di una sezione del sito web. |
4.4 Distinta | Modificato per eliminare alcuni refusi |
6.4 Modalità di richiesta ed erogazione della prestazione | Aggiornato per introdurre l’obbligatorietà di presentare le richieste di prestazione esclusivamente tramite l’area riservata, con la conseguente eliminazione della possibilità di utilizzare il modulo in formato cartaceo. |
6.8 Modalità di richiesta della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA) | Aggiornato per introdurre l’obbligatorietà di presentare le richieste di prestazione esclusivamente tramite l’area riservata, con la conseguente eliminazione della possibilità di utilizzare il modulo in formato cartaceo. |
6.9 Riscatto per pensionamento | Aggiornato per introdurre l’obbligatorietà di presentare le richieste di prestazione esclusivamente tramite l’area riservata, con la conseguente eliminazione della possibilità di utilizzare il modulo in formato cartaceo. |
6.15 Decesso dell’iscritto | Aggiornato per eliminare il riferimento alla precedente denominazione di una sezione del sito web. |
Possono aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico degli Iscritti, considerandosi tali quelli definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
Sulla base della normativa vigente, il familiare fiscalmente a carico deve disporre di un reddito complessivo annuo non superiore a quello definito dalla legge vigente (attualmente 2.840,51 euro, a eccezione dei figli con età inferiore ai 24 anni, per i quali la soglia prevista è di 4.000 euro annui), al lordo degli oneri deducibili. Sono esclusi dal computo del predetto limite alcuni redditi esenti, fra i quali le pensioni, le indennità e gli assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili. Sono comprese nel computo del predetto limite l'eventuale rendita dell'abitazione principale, nonché le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni e quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati, gli affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dall'Iscritto un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: discendenti dei figli, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Ai fini dell'iscrizione, è necessario utilizzare l'apposita versione del modulo di adesione, reperibile sul sito del Fondo www.fondopegaso.it.
All'atto dell'iscrizione è obbligatorio versare un contributo iniziale non inferiore a 50 euro, la cui documentazione dovrà essere allegata al modulo di adesione. L'ammontare della successiva contribuzione è liberamente stabilità dall'Iscritto di riferimento.
di Flavia Sansone