Le ferie sospendono il comporto solo se la richiesta avviene durante la malattia
Il lavoratore assente per malattia può chiedere la fruizione delle ferie non godute per sospendere il decorso del periodo di comporto, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa (Cassazione - ordinanza 15 aprile 2025 n. 9831, sez. lav.)
Le ferie sospendono il comporto solo se la richiesta avviene durante la malattia
Il lavoratore assente per malattia può chiedere la fruizione delle ferie non godute per sospendere il decorso del periodo di comporto, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa (Cassazione - ordinanza 15 aprile 2025 n. 9831, sez. lav.)
La Corte d'appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’impugnativa proposta da una lavoratrice avverso il licenziamento intimatole dalla società datrice di lavoro per superamento del periodo di comporto.
La Corte, in particolare, riteneva che il recesso fosse legittimo, atteso che nel periodo di comporto era computabile anche il periodo di malattia, successivo al rifiuto della società di accordare alla dipendente le ferie richieste, sulla base di una giustificata ragione dettata da motivi organizzativi; la domanda di ferie, invero, era stata presentata quando la lavoratrice non si trovava in stato di malattia, essendo rientrata in servizio, e poiché in quel periodo erano state autorizzate le assenze del marito della stessa e di un'altra dipendente (quindi con la assenza della lavoratrice in questione si sarebbe creata una scopertura di tre unità su sette), il motivo del rifiuto risultava ragionevole. Inoltre, al sopravvenire di un nuovo periodo di assenza per malattia, che determinava il superamento del comporto, la lavoratrice non aveva più chiesto ferie, né il datore aveva rifiutato di concederle.
Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la Corte avesse errato nel ritenere legittimo il diniego delle ferie che aveva determinato il superamento del comporto, in violazione del diritto alla conversione della causa di assenza dal lavoro; ad avviso della dipendente il periodo in cui la stessa avrebbe dovuto godere delle predette ferie non andava computato quale assenza per malattia ai fini del calcolo del comporto.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze della lavoratrice, rilevando che il principio di mutare il titolo dell'assenza postula due condizioni entrambe assenti nel caso di specie: a) che il lavoratore si trovi in malattia; b) che il lavoratore in malattia chieda di fruire delle ferie per interrompere il comporto oppure, al contrario, di interrompere le ferie al posto della sopravvenuta malattia. Occorre, quindi, uno stato di malattia in atto; è necessaria la malattia del lavoratore insorta durante il periodo feriale oppure che il lavoratore in malattia chieda di fruire delle ferie per interrompere il periodo di comporto. Tutto questo non può avvenire né prima (quando la malattia non esiste), né dopo, quando il comporto è stato superato con la pretesa di sottrarre, a consuntivo, i giorni di ferie non goduti.
Sul punto il Collegio ha chiarito che alla questione sono connessi obblighi di cooperazione e buona fede da parte del datore di lavoro, che però vanno attivati da parte del lavoratore attraverso una corretta comunicazione. E' onere del lavoratore colpito da malattia durante la fruizione delle ferie darne tempestiva comunicazione, in modo da consentire al datore di disporre le verifiche ed i controlli sull'insorgenza dell'evento morboso.
Ebbene nel caso in esame, tuttavia, tanto non emergeva, posto che la lavoratrice aveva presentato la richiesta di ferie quando non era malata e non vi aveva provveduto quando invece lo era, pertanto la richiesta andava valutata in base alla normativa generale dell'art. 2109 c.c. senza obblighi di giustificazione rafforzati.
I giudici di legittimità hanno, infine, ribadito che il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive, in rapporto al fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro. Tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore, come avvenuto nel caso in esame, pur potendo, non abbia richiesto di fruire delle ferie residue nel momento in cui era in malattia, allo scopo di sospendere il comporto. Il lavoratore non può invece scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, né imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività dell'impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa