Prestazione universale anziani non autosufficienti: controlli sulle domande
L'Istituto fornisce chiarimenti in merito alla gestione delle domande di accesso alla prestazione universale per anziani non autosufficienti a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario (INPS – Messaggio 05 maggio 2025, n. 1401)
Prestazione universale anziani non autosufficienti: controlli sulle domande
L'Istituto fornisce chiarimenti in merito alla gestione delle domande di accesso alla prestazione universale per anziani non autosufficienti a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario (INPS – Messaggio 05 maggio 2025, n. 1401)
La Prestazione Universale è una prestazione a favore dei soggetti anziani con età anagrafica pari o superiore a 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento, in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sociosanitario ordinario non superiore a 6.000 euro a cui è stato riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo (art. 34, D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29).
E' stata introdotta in via sperimentale per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e una volta riconosciuta assorbe l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
A seguito dell'invio della domanda vengono effettuati in automatico i controlli sui requisiti di accesso e, se positivi, nella procedura di gestione della prestazione viene evidenziato lo stato di avanzamento della pratica. In particolare, vengono rilevati:
a) la presa in carico della domanda, in caso di sussistenza dei requisiti, e l'inoltro della richiesta alla Commissione Medico Legale dell'INPS per l'individuazione del livello assistenziale gravissimo;
b) l'invio alla Struttura territoriale competente nelle ipotesi di insussistenza di uno o più requisiti.
L'invio alla Struttura territoriale è previsto per tutte le ipotesi in cui la domanda non superi i controlli automatizzati e centralizzati. In tali casi è la Struttura territoriale dell'Istituto a effettuare le dovute ulteriori verifiche. Se anche a seguito di tale ulteriore istruttoria non dovessero risultare soddisfatti i requisiti indicati dalla legge, la Struttura territoriale emette il provvedimento di reiezione della richiesta di prestazione.
Possono accedere alla Prestazione Universale le persone anziane non autosufficienti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall'INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica;
c) un valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (art. 6, Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
d) la titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo n. 29/2024.
A seguito dell'inoltro della domanda la procedura provvede a effettuare i primi controlli automatizzati sui requisiti di accesso, riguardanti i seguenti aspetti:
- valore dell'ISEE sociosanitario (non ristretto) non superiore a 6.000 euro;
- titolarità del diritto all'indennità di accompagnamento;
- composizione del nucleo familiare ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo;
- verifica della presenza di un verbale di disabilità relativo al familiare indicato nel questionario.
Il richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso di un'attestazione ISEE sociosanitario ordinario (non ristretto), non superiore a 6.000 euro.
Per i soli mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025 è possibile, in mancanza di un ISEE sociosanitario in corso di validità, fare riferimento a quello con scadenza al 31 dicembre 2024.
Dal mese di marzo 2025 il beneficiario deve essere in possesso dell'ISEE in corso di validità per l'anno 2025, pena la sospensione dell'erogazione della prestazione. In caso di sospensione della prestazione, il pagamento sarà nuovamente erogato con regolarità, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione, da parte del richiedente, della nuova DSU e in presenza di una attestazione ISEE non superiore a 6.000 euro, valida per l'anno 2025, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti richiesti per accedere alla prestazione. Nel caso in cui la nuova DSU determini una attestazione ISEE superiore a 6.000 euro, il beneficio decade a decorrere dal mese di marzo.
La procedura centralizzata verifica, preliminarmente, la presenza di un'attestazione ISEE nello stato "Completa e attestata".
Nell'ipotesi in cui il controllo automatizzato rileva la presenza di un'attestazione ISEE avente un valore superiore a 6.000 euro o un'attestazione ISEE nello stato "difforme/con omissioni/non valido/ o assente", la domanda viene inoltrata alla Struttura territorialmente competente dell'INPS per i relativi accertamenti di competenza.
La Struttura territorialmente competente dell'Istituto procede a effettuare le opportune verifiche, anche tramite contatti diretti con il richiedente o l'Istituto di patronato di riferimento, ai fini dell'eventuale sistemazione della problematica riscontrata. Nel caso in cui sia confermata l'assenza di un'attestazione ISEE non superiore a 6.000 euro la Struttura territorialmente competente invia il provvedimento di reiezione inserendo la motivazione dettagliata relativa al controllo "ISEE socio-sanitario non superato" nell'apposito campo libero.
Se, invece, il richiedente dimostra di essere in possesso di un'attestazione ISEE non superiore a 6.000,00 euro la Struttura territorialmente competente procede a forzare manualmente il controllo, inserendo la relativa motivazione specifica.
Controllo sul pagamento dell'indennità di accompagnamento
Il controllo centralizzato relativo alla titolarità del diritto all'indennità di accompagnamento è effettuato sulla base delle informazioni a disposizione negli archivi dell'Istituto. Se la procedura verifica la presenza del pagamento dell'indennità di accompagnamento, il controllo è positivo. Qualora, invece, il pagamento dell'indennità di accompagnamento non risulti presente, la domanda viene posta in evidenza alla Struttura territorialmente competente per la relativa istruttoria.
La Struttura territorialmente competente verifica l'eventuale presenza delle condizioni per il pagamento dell'indennità di accompagnamento (ad esempio, contenzioso definito in corso di liquidazione, sospensione, ecc.). Nel caso in cui l'esito del controllo sia positivo la Struttura territoriale procede a forzare manualmente il controllo, inserendo la relativa motivazione specifica.
Nell'ipotesi in cui la verifica dia, invece, esito negativo la Struttura territorialmente competente invia il provvedimento di reiezione inserendo la seguente motivazione dettagliata relativa al controllo: "Non risulta titolare dell'indennità di accompagnamento" nell'apposito campo libero.
Controlli composizione nucleo familiare
La procedura centralizzata di gestione delle domande verifica le dichiarazioni riportate nel questionario inserito nell'istanza.
In particolare, viene verificata la congruità di quanto dichiarato rispetto a quanto presente nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e rispetto alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità tramite controlli negli archivi dell'Istituto.
In entrambi i casi, qualora il controllo dia esito negativo la domanda viene posta in evidenza alla Struttura territorialmente competente che effettua gli opportuni accertamenti.
Qualora dalle verifiche venga confermato quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda, la Struttura territorialmente competente inserisce l'esito con la relativa motivazione. Nel caso in cui venga, invece, riscontrata la correttezza dell'esito automatizzato, la Struttura territorialmente competente lo conferma, con il conseguente adeguamento del punteggio attribuito nella valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo.
Solo successivamente alla sistemazione di tutte le anomalie riscontrate attraverso i controlli automatizzati la domanda viene posta a disposizione del Centro medico legale per la valutazione di competenza.
Gestione degli arretrati della quota integrativa: assegno di assistenza
La Prestazione Universale è composta da:
a) una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18/1980;
b) una quota integrativa definita assegno di assistenza, fino a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili.
La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:
- la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell'indennità di accompagnamento;
- la quota integrativa - assegno di assistenza viene erogata con specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma "Sistema di pagamenti".
Con il provvedimento di liquidazione vengono comunicati, al richiedente, la decorrenza della prestazione e l'importo della rata relativa all'assegno di assistenza corrente, nonché l'importo degli eventuali arretrati spettanti, relativi al periodo dal mese di decorrenza della prestazione al mese precedente dell'inizio dei pagamenti correnti.
Ai fini del pagamento degli arretrati è necessario che il richiedente e/o l'Istituto di patronato trasmettano all'INPS la documentazione giustificativa della spesa sostenuta nel periodo di riferimento degli arretrati, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.
Ai fini della rendicontazione è necessario allegare la seguente documentazione:
1) per i rapporti di lavoro domestico, oltre al contratto sottoscritto dalle parti, deve essere allegata copia delle buste paga quietanzate relative al periodo di riferimento degli arretrati;
2) nel caso di acquisti di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, devono essere allegate le copie delle relative fatture elettroniche debitamente quietanzate o comprensive della ricevuta di pagamento.
Le due modalità di spesa sono alternative e non possono essere utilizzate contemporaneamente all'interno del medesimo mese.
In entrambi i casi, per poter allegare la documentazione per la rendicontazione della spesa relativa alla quota integrativa, il richiedente deve selezionare la domanda di Prestazione Universale, accedere alla sezione "Variazioni e integrazioni" ed entrare nella pagina di modifica relativa agli allegati.
In sede di allegazione, inoltre, il richiedente deve dichiarare che per le spese rendicontate non ha richiesto rimborsi ad altro Ente pubblico.
di Ciro Banco
Fonte Normativa