mercoledì, 30 aprile 2025 | 11:57

Contratto di apprendistato professionalizzante e obblighi formativi del datore

In caso di contestazione sull’effettività dell’attività di formazione, incombe sul datore di lavoro l’onere di provare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di farlo diventare qualificato (Tribunale Firenze - sentenza 4 aprile 2025 n. 496, sez. lav.)

Newsletter Inquery

Contratto di apprendistato professionalizzante e obblighi formativi del datore

In caso di contestazione sull’effettività dell’attività di formazione, incombe sul datore di lavoro l’onere di provare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di farlo diventare qualificato (Tribunale Firenze - sentenza 4 aprile 2025 n. 496, sez. lav.)

Il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso con il quale un lavoratore, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, aveva chiesto l’accertamento della nullità del contratto e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società per la quale aveva prestato la propria attività con mansioni di manutentore e riparatore di estintori.
Il dipendente, in particolare, sosteneva che al predetto contratto di apprendistato non fosse stato allegato il piano formativo individuale, che veniva da lui sottoscritto in corso di rapporto unitamente ad altri documenti, e affermava di aver svolto le mansioni a cui era addetto in autonomia per l'intera durata del contratto, senza ricevere la prescritta formazione teorico-pratica e senza affiancamento del tutor; il lavoratore asseriva, infine, di essere stato più volte distaccato presso altre aziende e rivendicava il diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire se fosse stato inquadrato nel V livello CCNL Metalmeccanica Artigianato.

Il Giudice del lavoro chiamato a pronunciarsi ha evidenziato, in primo luogo, che, nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale; pertanto il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica.
Ne consegue che il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere, durante la sua durata, le mansioni tipiche del profilo professionale, dovendo prevedere al contempo un'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto. In tema di contratto di apprendistato, invero, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. 
Il Tribunale non ha mancato di precisare che è comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può, però, mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali.
Tanto premesso, in caso di contestazione in ordine all'effettività dell'attività di formazione, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di farlo diventare qualificato.
Ebbene, nel caso sottoposto ad esame, la società datrice di lavoro aveva dimostrato, mediante la produzione documentale, che il piano formativo era stato sottoscritto dalle parti contestualmente al contratto di apprendistato e aveva, altresì, provato di avere erogato al lavoratore la prescritta formazione teorica interna ed esterna (quest'ultima mediante il ricorso alla offerta formativa pubblica), così assolvendo agli obblighi su di essa gravanti.

Di Chiara Ranaudo


Fonte normativa