mercoledì, 30 aprile 2025 | 11:24

Superbonus: la mancata attestazione nella CILA-S fa decadere l’agevolazione

Forniti chiarimenti sulla decadenza dal Superbonus in caso di mancata compilazione del quadro “F” della CILA-S, dedicato alle attestazioni relative alla costruzione o legittimazione dell’immobile (AdE - risposta 29 aprile 2025, n. 122)

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Superbonus: la mancata attestazione nella CILA-S fa decadere l’agevolazione

Forniti chiarimenti sulla decadenza dal Superbonus in caso di mancata compilazione del quadro “F” della CILA-S, dedicato alle attestazioni relative alla costruzione o legittimazione dell’immobile (AdE - risposta 29 aprile 2025, n. 122)

Il caso oggetto dell’interpello

Un contribuente, proprietario unico di un edificio residenziale composto da 2 a 4 unità immobiliari, ha realizzato nel biennio 2021–2022 interventi trainanti e trainati per l’efficientamento energetico, come cappotto termico, sostituzione infissi e impianti, installazione di collettori solari, fotovoltaico e batteria di accumulo. Le spese sono state asseverate per congruità e il credito fiscale maturato è stato ceduto a un istituto bancario.

Tuttavia, la CILA-S (Comunicazione Asseverata Inizio Lavori Superbonus) presentata a novembre 2021 è risultata incompleta: mancava la compilazione del quadro “F”, che secondo l’art. 119, co. 13-ter, DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), deve contenere l’attestazione del titolo abilitativo, della legittimazione dell’immobile, o dell’avvenuta costruzione ante 1° settembre 1967.

Il parere dell’Agenzia: omissione non sanabile, ma con possibilità di rientro nei bonus ordinari

L’Agenzia delle Entrate è chiara: la mancata compilazione del quadro “F” integra uno dei quattro casi tassativi di decadenza dal Superbonus previsti dall’art. 119, co. 13-ter, lett. c), DL 19 maggio 2020, n. 34. Si tratta, pertanto, di un vizio sostanziale e non meramente formale.

Nonostante ciò, l’Agenzia apre alla possibilità di fruire, per gli stessi interventi, delle detrazioni fiscali ordinarie previste per la riqualificazione energetica (Ecobonus ex art. 14, DL 4 giugno 2013, n. 63) o per il recupero edilizio (Bonus ristrutturazioni ex art. 16 del medesimo DL n. 63/2013), purché sussistano i requisiti normativi e siano rispettati i relativi adempimenti.

Ravvedimento operoso e modalità di calcolo

Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso ex art. 13 DL 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, l’Agenzia ha accolto la proposta dell’istante di assumere come dies a quo per il calcolo di interessi e sanzioni la data di invio del modello di cessione del credito, in quanto non è oggettivamente determinabile la data di effettivo utilizzo in compensazione da parte del cessionario.

Il ravvedimento dovrà riguardare esclusivamente la parte di credito eccedente, cioè quella spettante in misura superiore rispetto alla detrazione ordinaria eventualmente spettante per i medesimi interventi.

La questione della plusvalenza in caso di cessione degli immobili

Infine, l’Agenzia si esprime anche sull’eventuale tassazione della plusvalenza in caso di vendita di immobili oggetto di interventi agevolati. In assenza del Superbonus (perché decaduto), non trova applicazione la nuova ipotesi di reddito diverso introdotta dall’art. 67, co. 1, lett. b-bis), del TUIR, ma potrebbe applicarsi la più generale disciplina della lett. b), che prevede la tassazione delle plusvalenze per vendite entro cinque anni dall’acquisto, salvo esenzione per abitazione principale.

di Anna Russo

Fonte normativa

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