STP multidisciplinare: omessa indicazione dell'attività prevalente nell'atto costitutivo
La STP multidisciplinare è tenuta a iscriversi a tutti gli albi cui appartengono i soci professionisti, qualora l'atto costitutivo non individui un’attività prevalente (CNDCEC - P.O. 24 aprile 2025 n. 23)
STP multidisciplinare: omessa indicazione dell'attività prevalente nell'atto costitutivo
La STP multidisciplinare è tenuta a iscriversi a tutti gli albi cui appartengono i soci professionisti, qualora l'atto costitutivo non individui un’attività prevalente (CNDCEC - P.O. 24 aprile 2025 n. 23)
Nel quesito posto al CNDCEC, l'Ordine scrivente informa che provvede a iscrivere nell’apposita sezione dell’Albo una STP multidisciplinare nel cui atto costitutivo non viene indicata l’attività prevalente, ma l’esercizio in via esclusiva delle attività proprie della professione di dottore commercialista e della professione di consulente del lavoro. Inoltre, chiede se se si possano prefigurare eventuali responsabilità in capo al Consiglio dell’Ordine, qualora il legale rappresentante della STP non proceda anche con l’iscrizione all’Ordine di appartenenza dell’altro socio professionista, Consulente del Lavoro.
L’art. 8, co. 1, d.m. n. 34/2013, precisa che, la STP multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. Qualora l’atto costitutivo o lo statuto della STP non individui l’attività prevalente, la STP si iscrive in tutti gli albi cui appartengono i professionisti che vi partecipano e la cui attività è dedotta nell’oggetto sociale.
Nel caso oggetto del quesito posto dall’Ordine scrivente, trattandosi di STP multidisciplinare costituita da professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e da professionisti iscritti all’albo dei Consulenti del lavoro, il rappresentante legale chiede l’iscrizione della STP sia nell’albo dei Commercialisti che in quello dei Consulenti del lavoro, presentando domanda ai rispettivi Consigli dell’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP medesima e allegando la documentazione a corredo. Ne consegue che il Consiglio dell’Ordine che ha ricevuto la domanda di iscrizione, oltre a verificare la completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione, deve effettuare un controllo in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 10, co. 3 a 11, L n. 183/2011, in quanto direttamente richiamate dagli artt. 1 e 2, d.m. n. 34/2013, e in ordine all’osservanza di quanto disposto dalla restante normativa regolamentare.
Successivamente a tali verifiche, il consiglio dell’Ordine che riceve la domanda, cura l’iscrizione dei dati “identificativi” della società, quali ragione o denominazione sociale, oggetto professionale (specificando se unico o prevalente), sede legale, nominativo del legale rappresentante, nominativi dei soci iscritti, nominativi dei soci iscritti in albi o elenchi di altre professioni regolamentate. Una volta iscritta la STP, la normativa stabilisce che nella sezione speciale dell’albo verranno annotate, sempre a cura del consiglio dell’Ordine territoriale competente, previa comunicazione da parte del rappresentante legale della società, le deliberazioni che comportino modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale che importino variazioni della composizione sociale.
Ciò posto, risulta evidente che il rappresentante legale della STP multidisciplinare che non abbia indicato alcuna attività prevalente nell’atto costitutivo non possa omettere l’iscrizione della STP in tutti gli albi cui appartengono i soci professionisti.
In conclusione, l’Ordine può procedere all’iscrizione della STP multidisciplinare chiedendo, tuttavia, al rappresentante legale della società di esibire successivamente la documentazione di avvenuta iscrizione della STP all’albo dei Consulenti del lavoro, in modo da completare il procedimento di corretta iscrizione della STP medesima nella sezione speciale dell’albo.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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