lunedì, 28 aprile 2025 | 19:58

Imprese editoria: recupero Tfr maturato durante il contratto di solidarietà

Le imprese del settore dell'editoria possono recuperare le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa in regime di contratto di solidarietà con erogazione della CIGS dai lavoratori assunti con la qualifica di giornalisti in regime assicurativo INPGI alla data del 30 giugno 2022. L'Istituto ha fornito le istruzioni per il recupero (INPS - Messaggio 22 aprile 2025, n. 1348).

Newsletter Inquery

Imprese editoria: recupero Tfr maturato durante il contratto di solidarietà

Le imprese del settore dell'editoria possono recuperare le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa in regime di contratto di solidarietà con erogazione della CIGS dai lavoratori assunti con la qualifica di giornalisti in regime assicurativo INPGI alla data del 30 giugno 2022. L'Istituto ha fornito le istruzioni per il recupero (INPS - Messaggio 22 aprile 2025, n. 1348).

Recupero quote Tfr lavoratori in CIGS per contratti di solidarietà

Con riferimento ai lavoratori destinatari di CIGS nell'ambito dei contratti di solidarietà, le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente (art. 21, co. 5, DLgs 14 settembre 2015, n. 148).

La previsione normativa non contempla un termine di decadenza, tuttavia, il diritto di credito del datore di lavoro è sottoposto a una condizione sospensiva, consolidandosi solo se i lavoratori interessati non sono destinatari di un provvedimento di licenziamento per motivo oggettivo o collettivo "entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

In altri termini non è previsto né uno specifico termine a decorrere dal quale il datore di lavoro può esercitare il diritto di ripetizione, né un termine di decadenza. Conseguentemente, il datore di lavoro può procedere al recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa solo dopo il decorso del termine sospensivo.

Il suddetto termine di sospensione si applica anche con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto di credito del datore di lavoro.

Recupero quote Tfr da imprese dell'editoria

Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è stata trasferita all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

Secondo la disciplina sugli ammortizzatori sociali (MLPS - decreto 23 novembre 2017, n. 100495) le imprese editoriali possono presentare istanza per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) in favore dei propri dipendenti nell'ambito del contratto di solidarietà difensivo, secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

L'Istituto ha precisato che si applica alle imprese editoriali anche la previsione dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che pone a carico della gestione di afferenza le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro in regime di contratto di solidarietà con erogazione della CIGS.

In particolare, sussiste il diritto al recupero delle quote di TFR anche per le imprese dell'editoria che, relativamente ai dipendenti con qualifica di giornalisti, abbiano fruito della CIGS per la causale contratti di solidarietà in relazione a periodi per i quali vigeva il regime assicurativo e regolamentare dell'INPGI e che non abbiano potuto effettuare tale recupero presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. 

Il recupero delle predette quote di TFR è effettuato operando sulla denuncia UniEmens, e i relativi oneri sono posti a carico della gestione Inps, utilizzando il codice di conguaglio "L045", avente il significato di "Quote TFR ex articolo 21, comma 5, D.lgs. n. 148/2015".

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Messaggio 22 aprile 2025, n. 1348