CFC: i risarcimenti per danni esclusi dalla disciplina antielusiva
L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto del 14 aprile 2025 n. 4, ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell'applicazione della disciplina CFC
CFC: i risarcimenti per danni esclusi dalla disciplina antielusiva
L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto del 14 aprile 2025 n. 4, ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell'applicazione della disciplina CFC
La normativa in materia di Controlled Foreign Companies (CFC), dettata dall'art. 167 del TUIR, come modificato dall'art. 4 del DLgs 29 novembre 2018, n. 142, di recepimento della Direttiva (UE) 2016/1164 e, da ultimo, dall'art. 3 del DLgs 27 dicembre 2023, n. 209, prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata. La finalità della norma è quella di evitare che i soggetti con società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscano ingenti quantità di utili dalla società controllante - soggetta ad elevata fiscalità - verso le società controllate soggette, invece, a tassazione ridotta.
In particolare, l'Agenzia delle entrate, nella Circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, ha evidenziato come i regimi CFC, inizialmente caratterizzati da una finalità anti differimento dell'imposizione, abbiano assunto oggi una più marcata connotazione antiabuso, rientrante nel generale interesse degli Stati di intercettare e contrastare fenomeni di erosione di base imponibile, anche attraverso schemi di pianificazione fiscale aggressiva attuati su scala transnazionale e volti a minimizzare il carico impositivo complessivo di gruppo. L'obiettivo di contrasto a fenomeni di dirottamento degli utili verso giurisdizioni a bassa fiscalità viene perseguito dalla norma attraverso un meccanismo di riallocazione, al ricorrere di determinate condizioni, del reddito dell'entità estera in capo al soggetto residente che la controlla, per trasparenza e indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
Più in particolare, in base all'art. 167 del TUIR, l'operatività della normativa CFC è subordinata al verificarsi congiuntamente di tre condizioni: il controllo, di diritto o economico, dell'entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia; l'assoggettamento dell'entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo; la realizzazione, da parte dell'entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income, per oltre un terzo dei proventi complessivi. Inoltre, il co. 4, lett. b), dell'art. 167 del TUIR, prevede che le categorie di proventi interessate dalla disciplina antielusiva includono specificamente interessi, canoni, dividendi e altri redditi finanziari.
Tali categorie reddituali sono state sostanzialmente mutuate dall’art. 7, par. 2, della citata Direttiva ATAD. Non risulta, invece, riconducibile ad alcuna delle singole tipologie di proventi di cui sopra, il risarcimento volto a ristorare il pregiudizio conseguente alla preclusa possibilità di esercitare l'attività imprenditoriale per cui la controllata estera è stata costituita e l'inutile sostenimento di rilevanti spese finalizzate all'avviamento dell'attività.
Ciò posto, non si ravvisano i presupposti applicativi della disciplina CFC, anche con riferimento alla condizione del conseguimento, per oltre un terzo dei proventi complessivi, dei passive income.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa