CCNL Cooperative sociali: possibile applicazione della nota applicativa sulla gradualità
Richiesto, dalle parti sociali, l’applicazione dell’articolo contrattale riguardante il graduale riallineamento dei trattamenti economici per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo
CCNL Cooperative sociali: possibile applicazione della nota applicativa sulla gradualità
Richiesto, dalle parti sociali, l’applicazione dell’articolo contrattale riguardante il graduale riallineamento dei trattamenti economici per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo
Il CCNL prevede, all’art. 77, che al fine di estendere il livello di applicazione del contratto e garantire adeguate condizioni di competitività delle imprese cooperative e salvaguardare i livelli occupazionali, le parti regionali o provinciali possano definire programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici in atto per le lavoratrici e i lavoratori a quelli previsti dal CCNL. Le aziende che rientrano nella fattispecie aderiscono a detti programmi sottoscrivendo apposito verbale di accettazione.
In tal senso, ai fini della analisi e valutazione preliminare utile all'eventuale applicazione del suddetto art. 77 del CCNL, del quale si ricorda il carattere eccezionale, la cooperativa invia al CMPR/CMPP territorialmente competente, che provvede a darne copia a tutte le organizzazioni firmatarie del CCNL, una relazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui:
a) si dichiara la corretta e integrale applicazione del CCNL, sino alla data di presentazione della richiesta;
b) si documenta il mancato riconoscimento degli adeguamenti contrattuali in regime di appalto o accreditamento (ad esempio, determine e atti non congruenti, o viceversa assenza di atti, note di sollecito, ecc.), con opportuna evidenza della dimensione economica e temporale dei contratti interessa:';
c) sono illustrate le criticità delle condizioni economico-finanziarie dell'impresa, evidenziando numero di addetti, attività perseguite, tipologia di committenti, nonché ogni altro elemento utile a rappresentare ostacoli all'applicazione del CCNL (a titolo di esempio, situazioni di evidente difficoltà e disequilibrio finanziario);
d) si documenta in dettaglio l'eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali;
e) sono riportati eventuali stati di crisi ai sensi della Legge n. 142/2001, già in essere;
f) si segnalano eventuali altre richieste di gradualità presentate in altri territori e/o regioni.
Le istanze di accesso alla gradualità, inoltrate attraverso la centrale cooperativa di appartenenza, dovranno pervenire al CMPR/CMPP territorialmente competente almeno 60 giorni prima della decorrenza degli incrementi retributivi.
L'iter valutativo del CMPR/CMPP si dovrà concludere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, in modo da disporre del tempo occorrente per gli eventuali atti conseguenti.
Sarà cura dell'associazione di rappresentanza cooperativa, attraverso i membri in seno ai CMPR/ CMPP territorialmente competenti, informare la cooperativa istante dell'esito della valutazione e, eventualmente, dare avvio alla procedura per la sottoscrizione dell'accordo di gradualità.
Si precisa, inoltre, che i lavoratori coinvolti nell'eventuale percorso di gradualità sono quelli impegnati nella gestione dei servizi all'interno della Regione e/o territorio ove la sopravvenuta difficoltà renda complessa l'applicazione dei contenuti economici del CCNL.
Resta fermo che, l'eventuale concessione della gradualità, dovrà prevedere una durata limitata nel tempo ed espressamente indicata nel verbale.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale: