Nuovo CIPL per l’Edilizia Industria di Brindisi: vacanza contrattuale e aumenti di diverse indennità
Firmato, in data 25 marzo 2025, tra l’Ance e le OO.SS. territoriali, l’accordo per il rinnovo del CIPL per i lavoratori dell’industria edile ed affine della provincia di Brindisi.
Nuovo CIPL per l’Edilizia Industria di Brindisi: vacanza contrattuale e aumenti di diverse indennità
Firmato, in data 25 marzo 2025, tra l’Ance e le OO.SS. territoriali, l’accordo per il rinnovo del CIPL per i lavoratori dell’industria edile ed affine della provincia di Brindisi.
In data 25 marzo 2025, tra l'ANCE Brindisi e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si stipulato l'Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per i lavoratori dell’industriale edile ed affine della provincia di Brindisi.
Il nuovo CIPL, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2026, ha introdotto le seguenti novità:
Le Aziende riconosceranno ai lavoratori assunti in forza dal 1° febbraio 2024 un’indennità di vacanza contrattuale pari ad euro 120 lordi.
Sostitutiva mensa
L’indennità giornaliera sostitutiva di mensa passa da 0,46 €./h a 0,5 €./h.
Trasporto
Per gli operai che effettuano spostamenti dal centro di raccolta al cantiere, a prescindere dal chilometraggio, l’indennità è di €. 5 netti.
Reperibilità
Oltre quanto contrattualmente dovuto per i casi di lavoro straordinario, al lavoratore inserito in turni di reperibilità verrà riconosciuta un'indennità settimanale pari a euro 90,00 lordi, fermo restando condizioni di miglior favore dal punto di vista economico per il lavoratore definite in sede aziendale. In tal senso le Parti si impegnano a promuovere gli incontri in sede aziendale.
Ai lavoratori dipendenti di imprese in regola con la contribuzione corrente alla data dell'evento, che presentino all’impresa una copia del certificato di malattia inferiore a 7 giorni, sarà riconosciuta - dall’impresa stessa - la retribuzione ordinaria nella misura del 50% per i primi 3 giorni di carenza, comprensiva della quota di accantonamento del GNF. L’impresa richiederà alla Cassa Edile il relativo rimborso nelle forme previste dal “rimborso malattia”. Nel periodo di vigenza di tale sperimentazione (della durata di due anni), i lavoratori in possesso dei requisiti concordati avranno diritto a tale sostegno per un massimo di n 3 volte all’anno (inteso quale anno fiscale Cassa Edile). Le Parti si impegnano a incontrarsi entro il 31 dicembre 2025 al fine di valutare la sostenibilità economica di tale misura e il relativo eventuale impatto sull’organizzazione del lavoro.
A titolo sperimentale, quindi per la durata dell’esercizio ottobre 2024 - settembre 2025, ai lavoratori che nel biennio di pertinenza non abbiano raggiunto il requisito minimo APE delle 2100 ore, per i quali almeno il 50% delle ore siano state versate presso la Cassa Edile di Brindisi e che abbiano maturato le ore comprese tra 2050 e 2099 viene riconosciuto, in via eccezionale, un contributo di euro 200 lordi solo per i lavoratori che avrebbero dovuto percepire un’APE uguale o superiore alla somma di euro 200 lorde.
Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.)
In applicazione di quanto stabilito dal vigente CCNL, in provincia di Brindisi vene confermato l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato con i risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e senza incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L’E.V.R., così come convenuto dalle Parti nazionali con il CCNL 2014, per il periodo di vigenza del presente accordo territoriale, è pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo.
La determinazione dell’E.V.R., per le annualità successive alla prima, avverrà in sede di verifica congiunta delle Parti che si incontreranno entro il termine di scadenza di ogni singola annualità di vigenza del presente contratto territoriale.
In tale occasione, le Parti procederanno, secondo le disposizioni del vigente CCNL e del presente contratto territoriale, al calcolo dell’E.V.R. secondo il valore assunto dagli indicatori sopra definiti nell’intervallo temporale di riferimento.
Determinato l’E.V.R. a livello territoriale, con riferimento ai medesimi intervalli temporali presi a riferimento nel presente contratto, ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:
- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze di legge.
Il predetto calcolo dovrà essere effettuato dall’azienda nel suo complesso, comprendendo l’insieme delle unità produttive dislocate a livello territoriale.
Effettuato tale calcolo, qualora entrambi i suddetti parametri dovessero risultare negativi, l’impresa non erogherà l’E.V.R. Qualora, invece, uno dei suddetti parametri dovesse risultare negativo, l’impresa erogherà l’E.V.R. in misura ridotta così come stabilita dall’art. 38 del vigente CCNL.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale