martedì, 08 aprile 2025 | 11:58

Ritorsivo il licenziamento del dipendente che ha testimoniato in favore di un collega

Illegittimo il licenziamento del lavoratore a cui sia stato contestato di aver reso una testimonianza ritenuta falsa dal datore in una causa di lavoro promossa da un collega (Cassazione - ordinanza 03 aprile 2025 n. 8857, sez. lav.)

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Ritorsivo il licenziamento del dipendente che ha testimoniato in favore di un collega

Illegittimo il licenziamento del lavoratore a cui sia stato contestato di aver reso una testimonianza ritenuta falsa dal datore in una causa di lavoro promossa da un collega (Cassazione - ordinanza 03 aprile 2025 n. 8857, sez. lav.)

Il caso

Un lavoratore, dipendente di un’azienda farmaceutica, veniva licenziato per giusta causa, consistente nell'aver deposto il falso all'udienza in una causa promossa da un collega, in particolare sulle modalità di svolgimento del rapporto di agenzia di quest'ultimo.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, al fine di ottenere l'accertamento della sua ritorsività e la conseguente declaratoria di nullità.
La Corte territoriale accoglieva le domande del lavoratore, ritenendo accertata, nel caso in esame, la ritorsività del recesso, posto che al dipendente era stato contestato aver reso una testimonianza ritenuta dal datore di lavoro falsa in quanto contrastante con i propri assunti difensivi, sebbene l'asserita falsità della deposizione fosse stata esclusa dal giudice del lavoro avanti al quale la stessa era stata resa, né la società aveva sporto una denunzia in sede penale nei confronti del suo dipendente.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condividendo le conclusioni dei giudici di merito che avevano ritenuto insussistente la giusta causa di licenziamento addotta, ossia la falsità della deposizione testimoniale resa dinanzi al Tribunale nella controversia promossa contro la stessa società datrice di lavoro da altro lavoratore. E dunque, una volta esclusa la sussistenza di questa giusta causa, andava ravvisato nei fatti il carattere ritorsivo del licenziamento, ritenuto intimato per reagire all'esito vittorioso conseguito dal lavoratore ricorrente nella predetta causa.
Il motivo illecito, secondo l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale, risultava essere stato effettivamente unico, esclusivo e determinante. Dalla motivazione della sentenza impugnata, inoltre, si evinceva chiaramente che la collocazione temporale del licenziamento oggetto di causa e la sua stretta connessione con le vicende del primo giudizio erano stati i dati di fatto utilizzati dai giudici di merito per ravvisare il carattere ritorsivo del licenziamento. Tanto in conformità a quel "minimo costituzionale" imposto dalla giurisprudenza in funzione nomofilattica che rendeva chiaro ed evidente il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito per pervenire alla decisione impugnata.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa