lunedì, 07 aprile 2025 | 16:59

Fondo di solidarietà telecomunicazioni: accesso alle prestazioni integrative

L'Inps ha fornito istruzioni per la piena operatività delle prestazioni integrative dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (CIGO e CIGS) e dell’assegno di integrazione salariale (INPS - messaggio 7 aprile 2025 n. 1185)

Newsletter Inquery

Fondo di solidarietà telecomunicazioni: accesso alle prestazioni integrative

L'Inps ha fornito istruzioni per la piena operatività delle prestazioni integrative dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (CIGO e CIGS) e dell’assegno di integrazione salariale (INPS - messaggio 7 aprile 2025 n. 1185)


Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell'AIS

Il Fondo assicura prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresa la prestazione di assegno di integrazione salariale; pertanto, il Fondo prevede una prestazione integrativa della CIGO, della CIGS nonché dell'AIS. Inoltre, è altresì da considerare fattispecie integrabile la prestazione di accordo di transizione occupazionale relativa ad un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. Sono, inoltre, integrabili, limitatamente all'anno 2024, le prestazioni di cui all'articolo 22-bis del DLgs n. 148/2015 (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale), a seguito della proroga di tale norma disposta dall'articolo 1, comma 129, della L 30 dicembre 2021, n. 234. La prestazione integrativa è erogata per l'intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento e per la totalità dei beneficiari inseriti nell'autorizzazione della prestazione principale. Il provvedimento pubblico di concessione del trattamento di integrazione salariale costituisce altresì elemento sufficiente per richiedere l'accesso alla prestazione, la cui durata ed entità, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal decreto istitutivo, può, se necessario, essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno. L'integrazione può essere riconosciuta solo in relazione alle autorizzazioni intervenute successivamente alla piena operatività del Fondo, coincidente con il giorno successivo alla nomina del Comitato amministratore, avvenuta in data 14 febbraio 2024, e aventi a oggetto periodi decorrenti dal 1° gennaio 2024.

Finanziamento e contributo addizionale


Per il finanziamento delle suddette prestazioni integrative è previsto, oltre al versamento della contribuzione ordinaria mensile, il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.


Domanda di accesso alla prestazione: requisiti di accesso

L'accesso alle prestazioni integrative in caso di sospensione del rapporto di lavoro avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo del c.d. tetto aziendale, il quale è determinato in misura non superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro, fino al trimestre precedente l'inizio del periodo della prestazione, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

Al fine del calcolo del c.d. tetto aziendale, nel computo degli importi già deliberati rientrano le prestazioni concesse di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto istitutivo, nonché, per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10 del DLgs n. 148/2015, le prestazioni di assegno di integrazione salariale concesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo.

Tuttavia, in via transitoria, è prevista la neutralizzazione del limite del tetto aziendale per le domande di prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), durante i primi 3 anni di esistenza del Fondo; pertanto, per le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell'AIS richieste fino al 31 dicembre 2026, o aventi a oggetto periodi autorizzati per la prestazione principale con decorrenza in data precedente al 1° gennaio 2027, non viene applicato il suddetto limite.

In ogni caso, il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità; pertanto, al fine di procedere con l'erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili.

Riguardo ai requisiti di accesso, le prestazioni integrative possono essere erogate solo laddove sia presentata specifica istanza da parte del datore di lavoro e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La sussistenza di tale requisito è oggetto di specifica dichiarazione di responsabilità, rilasciata al momento dell'invio della domanda.

Misura della prestazione e modalità di pagamento

Beneficiari delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell'AIS sono i lavoratori subordinati dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, destinatari della prestazione principale. Il requisito individuale di compatibilità dei beneficiari relativo alla prestazione integrativa è, infatti, verificato al momento della validazione del flusso di pagamento della prestazione principale. Pertanto, al fine del pagamento della prestazione integrativa, sono considerati i beneficiari per i quali si sono concluse positivamente le procedure di pagamento della prestazione principale.

L'importo della prestazione integrativa erogata ai beneficiari deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento. La modalità di pagamento è la medesima della prestazione principale. Altresì, anche il calcolo della prestazione, effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore, segue le stesse modalità della prestazione principale. In questa prima fase di rilascio, la procedura consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell'AIS le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio. Per quanto riguarda le integrazioni di prestazioni principali già erogate a pagamento diretto, con successivo messaggio saranno comunicate le relative istruzioni di dettaglio. Anche per tali prestazioni valgono i requisiti di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell'AIS maturati nel periodo decorrente dal 15 febbraio 2024.

Domanda di accesso alla prestazione: termini di presentazione


La domanda di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell'AIS può essere presentata, in via telematica, dal datore di lavoro o dall'intermediario abilitato entro sessanta giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale, o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale se avvenuta in data successiva al medesimo termine. 

La procedura per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo e in possesso dei requisiti sopra illustrati è disponibile sulla piattaforma OMNIA-IS.

Una volta effettuato l'accesso, alla sezione "Fondi di solidarietà bilaterali - prestazioni facoltative ed integrative" > "Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni", l'utente può selezionare una delle autorizzazioni CIGS/CIGO/AIS per le quali è possibile richiedere l'integrazione. Per ogni autorizzazione concessa per la prestazione principale può essere presentata una sola domanda. Il sistema espone tutti i dati relativi all'autorizzazione selezionata che non possono essere modificati dall'utente, quali:

- Numero autorizzazione;

- Data autorizzazione;

- Data scadenza autorizzazione;

- Modalità di pagamento;

- Ticket associato all'autorizzazione;

- UP interessata;

- Periodo autorizzato;

- Numero di beneficiari autorizzati;

- Numero di ore autorizzate.

La lista dei beneficiari autorizzati, se disponibile, è visualizzabile e scaricabile. Inoltre, in caso di autorizzazioni di AIS, la procedura restituisce anche il numero e la data della delibera del Comitato amministratore. Parimenti, in caso di autorizzazione relativa a un provvedimento di CIGS, viene esposto il numero e la data del decreto di concessione emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La procedura propone all'utente la modalità di pagamento relativa all'autorizzazione della prestazione principale senza possibilità di modifica e non è necessario generare un ticket specifico per la prestazione integrativa, in quanto per il pagamento della prestazione integrativa è utilizzato il medesimo ticket associato alla prestazione principale, sia per il pagamento a conguaglio che diretto. In questa prima fase, la procedura consente di presentare domanda solo per le integrazioni delle prestazioni principali autorizzate con pagamento a conguaglio.

In fase di compilazione della domanda, sulla base dei dati in proprio possesso, il datore di lavoro/intermediario abilitato deve inserire nell'apposito campo l'importo complessivo della prestazione da erogare, tale da garantire che il trattamento complessivo da corrispondere ai beneficiari, al lordo dell'integrazione salariale, sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, per l'intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento principale.

A tale fine, la procedura propone in modalità precompilata le ore di integrazione salariale autorizzate per la prestazione principale e consente all'utente di completare la richiesta inserendo l'importo complessivo della prestazione integrativa. Per facilitare le procedure di calcolo, con un successivo rilascio, la procedura sarà implementata con uno strumento di simulazione che, in base al numero dei beneficiari, alle retribuzioni risultanti dall'ultimo flusso Uniemens disponibile, nonché alle ore autorizzate di prestazione principale, restituisce una stima indicativa dell'importo erogabile secondo quanto previsto dal decreto istitutivo del Fondo.

L'istanza è presa in carico e istruita centralmente in accordo alla normativa del Fondo. Pertanto, sono oggetto di verifica i requisiti richiesti per l'accesso alla prestazione nonché la capienza del tetto aziendale, ferma restando la neutralizzazione nei primi 3 anni di esistenza del Fondo. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Inoltre, il Comitato amministratore delibera, laddove necessario, sentite le parti firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione nonché i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro.

Esposizione dei flussi Uniemens e dati obbligatori


Nella procedura di pagamento sono trasmessi automaticamente i dati relativi all'autorizzazione della prestazione integrativa, necessari affinché i flussi già trasmessi dal datore di lavoro per il pagamento della prestazione principale vengano sottoposti ai controlli di coerenza e congruità, recuperando sia i dati dell'autorizzazione principale che l'importo vincolante della prestazione integrativa autorizzata. Inoltre, al fine di fornire ai sistemi di pagamento i dati utili per il calcolo della prestazione integrativa erogabile per ogni beneficiario inserito nel ticket della prestazione principale, tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo devono esporre obbligatoriamente nelle denunce mensili con flusso Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR, valorizzando nella denuncia mensile l'elemento <MeseTFR> che al suo interno contiene l'elemento <BaseCalcoloTFR> che deve essere parimenti valorizzato. Pertanto, i flussi Uniemens trasmessi che non contengono tale informazione sono respinti in fase di controllo di accoglienza.

I datori di lavoro o i loro intermediari devono esporre nell'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente dell'INPS relativa alla prestazione principale.

In merito alle modalità di esposizione della prestazione integrativa da porre a conguaglio, deve essere indicato, all'interno dell'elemento <CongFSolCausaleACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> il nuovo codice causale "L017",avente il significato di "Conguaglio integrazione CIGS/CIGO/AIS Fondo TLC" e nell'elemento <CongFSolImportoACredito> l'importo posto a conguaglio.

Ai fini del versamento del contributo addizionale dovuto, nell'elemento <CongFSolCausaleADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> deve essere indicato il codice causale di nuova istituzione "A109", avente il significato di "Contributo addizionale su prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS Fondo TLC" e nell'elemento <CongFSolImportoADebito> il relativo importo.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

Approfondimento


;