lunedì, 17 marzo 2025 | 12:12

Arriva la bussola sulle novità in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori

Nella circolare 14 marzo 2025 n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate le novità post-riforma

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Arriva la bussola sulle novità in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori

Nella circolare 14 marzo 2025 n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate le novità post-riforma

Con il documento di prassi indicato in oggetto l'Agenzia illustra le modifiche introdotte nell'ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, tra cui il meccanismo dell'autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell'imposta di bollo.

In via generale, il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dell'imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all'ufficio. Novità anche in materia di trasferimenti di azienda: viene infatti ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l'azienda, al posto dell'aliquota unica.

Altre novità riguardano l'accesso alle banche dati del Catasto. Per incentivare l'uso dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l'accesso in via diretta ("fuori convenzione") ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Non si applicano tributi o altri oneri, inoltre, agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate.

Riguardo l'imposta di bollo viene razionalizzata la disciplina concernente questa imposta e i tributi speciali, tenendo conto, in particolare, delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti. In particolare, vengono semplificate le modalità di pagamento:

- per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell'atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24;

- contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Diviene possibile, infine, anche in relazione all'imposta di bollo e all'imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, presentare la dichiarazione integrativa, per correggere errori od omissioni.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

AdE - circolare 14 marzo 2025 n. 2/E

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