Lavoratori extra: precisazioni sul contributo addizionale
Fornite precisazioni riguardanti i settori del turismo e dei c.d. "pubblici esercizi" esclusi dall'applicazione del contributo addizionale (INPS – Messaggio 14 marzo 2025, n. 913)
Lavoratori extra: precisazioni sul contributo addizionale
Fornite precisazioni riguardanti i settori del turismo e dei c.d. "pubblici esercizi" esclusi dall'applicazione del contributo addizionale (INPS – Messaggio 14 marzo 2025, n. 913)
A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contributo addizionale non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i c.d. lavoratori extra, per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonchè quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente.
Tanto premesso, l'Inps ha precisato che, le attività dei settori del turismo e dei c.d. "pubblici esercizi", dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di "mense e ristorazione collettiva" con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e del "catering" con i codici ATECO 56.29.20 - 56.21.00 e CSC 7.07.05.
Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del "Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi" e non risultano dagli stessi esclusi nell'applicazione del c.d. lavoro extra.
Per i periodi di paga da gennaio 2020 e fino al 14 marzo 2025, i datori di lavoro che hanno versato sia il contributo addizionale NASpI che gli incrementi previsti per eventuali rinnovi possono recuperare detta contribuzione valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il previsto codice causale "L810", avente il significato di "Recupero contributo addizionale art. 2, co. 30 L.92/2012".
La valorizzazione del predetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2025.
Ai fini dell'applicazione dei controlli di congruità, i datori di lavoro devono compilare l'elemento <InfoAggcausaliContrib> con le seguenti modalità:
- nell'elemento <CodiceCausale>, devono indicare il codice causale definito per il recupero della contribuzione non dovuta;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, devono inserire il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif>, devono indicare l'AnnoMese di riferimento del recupero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, devono indicare l'importo della contribuzione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif>, relativo allo specifico <CodiceCausale>, deve essere uguale all'importo indicato nell'elemento <AltreACredito> <CausaleACredito>.
Nel caso in cui i lavoratori extra non risultino più in forza, i datori di lavoro interessati devono procedere con l'invio di un flusso di regolarizzazione sull'ultimo mese di attività del lavoratore con l'esposizione del codice "L810".
di Francesca Esposito
Fonte normativa