lunedì, 07 aprile 2025 | 12:05

In Gazzetta il Decreto sulla riforma delle accise

Pubblicato, nella G.U. n. 79/2025, il DLgs 28 marzo 2025 n. 43, recante la revisione delle disposizioni in materia di accise

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In Gazzetta il Decreto sulla riforma delle accise

Pubblicato, nella G.U. n. 79/2025, il DLgs 28 marzo 2025 n. 43, recante la revisione delle disposizioni in materia di accise

Lo schema di decreto ha introdotto modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative (DLgs 26 ottobre 1995, n. 504) e ulteriori disposizioni in materia di accise.

Tuttavia, ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, nell'arco di cinque anni decorrenti dal 2025 è stato disposto l'avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante, in modo che tali prodotti, al termine del quinquennio, risultino sottoposti alla medesima aliquota di accisa. A tal fine, in ciascuno degli anni del predetto quinquennio è applicata, nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro, una riduzione dell'accisa sulle benzine e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.

Tra le altre modifiche, è stata introdotta una revisione della disciplina della rete di rivendita di tabacchi, con particolare riguardo agli esercizi autorizzati alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino.

In particolare, è stato stabilito che:

- le disposizioni recante modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise di cui all'art. 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui agli artt. 2, 5 e 6, co. 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026;

- le disposizioni di cui all'art. 9-octies, del DLgs 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. e), si applicano a partire dal 5 aprile 2025;

- le disposizioni di cui agli artt. 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato Testo unico di cui al DLgs 504/1995, come introdotti dall'art. 1, co. 1, lett. e), e le disposizioni di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 9-octies;

- le disposizioni di cui agli artt. 5, co. 3, lett. a), 21, co. 7, 26, co. 11, e 53, co. 6, del DLgs n. 504/1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, quanto alla possibilità di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di SOAC;

- i provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e aventi validità alla data di cui al co. 3, decadono al sessantesimo giorno successivo alla medesima data prevista dal comma 3. Qualora i predetti soggetti, entro il medesimo termine di sessanta giorni, presentano l'istanza di cui all'art. 9-quinquies, co. 1, del DLgs 26 ottobre 1995, n. 504 (introdotto dal presente decreto), i provvedimenti di esonero continuano ad essere efficaci fino al sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione dell'istruttoria;

- a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati l'art. 51, co. 6, DL 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L 30 luglio 2010, n. 122 e l'art. 1, co. 435, L 30 dicembre 2024, n. 207.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa