mercoledì, 12 marzo 2025 | 11:23

Firmato il CIRL per i lavoratori delle Cooperative Edili della Calabria

In data 21 gennaio 2025, tra le Parti sociali per l’Edilizia Cooperative della Regione Calabria - Legacoop Produzione e Servizi e Feneal-Uil Filca-Cisl Fillea-Cgil - si è sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti dalle cooperative dell'Edilizia della Calabria. Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° febbraio 2025

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Firmato il CIRL per i lavoratori delle Cooperative Edili della Calabria

In data 21 gennaio 2025, tra le Parti sociali per l’Edilizia Cooperative della Regione Calabria - Legacoop Produzione e Servizi e Feneal-Uil Filca-Cisl Fillea-Cgil - si è sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti dalle cooperative dell'Edilizia della Calabria. Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° febbraio 2025

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Il nuovo CIRL, firmato il 21 gennaio 2025 per le imprese edili del territorio regionale della Calabria che applicano il CCNL di riferimento per i dipendenti delle Cooperative di Produzione e Lavoro dell’Edilizia e attività affini, decorre dal 1° febbraio 2025 e scadrà il 31 gennaio 2028. Tra le novità introdotte, si segnalano le seguenti:

Trasferta

All’operaio in servizio inviato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello per il quale è stato assunto, le imprese corrispondono una diaria, da calcolarsi sugli elementi retributivi indicati dal CCNL, pari al:

- 5% oltre i 50 Km e fino a 100 Km;

- 10% oltre i 100 Km.

In caso di pernottamento in luogo, l’impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l’alloggio e il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria.

Le spese di viaggio non sono dovute se gli spostamenti avvengono con mezzi aziendali.

Indennità di trasferta

In presenza di cantieri relativi ad opere pubbliche di grandi dimensioni il cui valore contrattuale risulta pari o superiore a 50 milioni di euro, le aziende interessate ovvero la committente e gli affidatari e sub affidatari operanti sull’opera, riconosceranno una indennità suppletiva di trasferta nei confronti della forza lavoro.

Tale indennità viene istituita per motivazioni legate alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di evitare o ridurre il rientro dei lavoratori al proprio domicilio nell’ambito di tragitti di diverse ore, stante la particolare connotazione logistica del territorio calabrese, la difficoltà di raggiungere i cantieri rispetto ai luoghi di residenza, l’assenza di mezzi pubblici che permettano un idoneo collegamento.

In presenza di tali condizioni, l’indennità sarà così articolata:

- € 120,00 mensili fino a 50 Km di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza;

- € 150,00 mensili tra 51 Km e 150 Km di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza;

- € 180,00 mensili oltre 150,00 Km di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza.

Detta indennità sarà assoggettata ai trattamenti fiscali e contributivi come per legge nei limiti economici previsti per le indennità forfettarie a titolo di trasferta senza necessità di produrre documentazione giustificativa.

Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° febbraio 2025 è dovuta all’operaio un’indennità a titolo di concorso delle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro.

L’indennità in parola è fissata nella misura forfetaria di euro 2,00 per ogni giorno di effettiva presenza per i cantieri situati fino a 20 chilometri dal Comune di residenza del lavoratore ed indipendentemente dal numero delle ore lavorate.

Per i cantieri situati oltre i 20 chilometri dal comune di residenza del lavoratore l’indennità è pari a euro 2,70 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere e indipendentemente dalle ore lavorate.

Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per CIG e infortunio, al lavoratore compete l’indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali e assicurativi. Negli altri casi di assenza dal lavoro l’indennità di cui sopra non compete. L’indennità di trasporto non compete ai guardiani, portieri e custodi con alloggio.

L’indennità di trasporto così stabilita si applica anche agri Impiegati.

Mensa

Nella impossibilità accertata di attuare un servizio mensa, le imprese corrisponderanno a decorrere dal 1° febbraio 2025, un’indennità sostitutiva di mensa di euro 5,00 al giorno con presenza di almeno 5 ore, sia agli Operai che agli Impiegati.

Indennità per lavori in alta montagna

L’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è cosi stabilita:

- per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare e fino a 1.500 metri, € 0,21 all’ora

- per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri sul livello del mare, € 0,26 all’ora

Elemento Variabile della Retribuzione

L’EVR è fissato a decorrere dal 1° gennaio 2025 nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° gennaio 2023.

L’erogazione dell’EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo sulla base dei dati rilevati nel triennio, così come previsto nei vigenti CCNL, sarà effettuata in quote mensili al personale in forza dall’almo successivo a quello di riferimento per il calcolo degli indicatori. L’erogazione dell’EVR avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale