lunedì, 24 febbraio 2025 | 12:21

Licenziamento disciplinare: legittimo l’uso delle videoregistrazioni delle telecamere installate all’ esterno dell’azienda

L’ uso della videosorveglianza a fini di sicurezza e protezione del patrimonio aziendale, in un’area aperta al transito di soggetti esterni, e non in locali interni riservati ai dipendenti, non determina violazioni della privacy dei lavoratori (Cassazione - sentenza 6 febbraio 2025 n. 3045, sez. lav.)

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Licenziamento disciplinare: legittimo l’uso delle videoregistrazioni delle telecamere installate all’ esterno dell’azienda

L’ uso della videosorveglianza a fini di sicurezza e protezione del patrimonio aziendale, in un’area aperta al transito di soggetti esterni, e non in locali interni riservati ai dipendenti, non determina violazioni della privacy dei lavoratori (Cassazione - sentenza 6 febbraio 2025 n. 3045, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'Appello di Catania confermava la legittimità del licenziamento disciplinare disposto da una società datrice di lavoro ad un proprio dipendente, addetto al carico e scarico, per la sottrazione di pedane di merce, riconducibile alla fattispecie di appropriazione indebita.
Nel richiamare la giurisprudenza in materia di controlli difensivi, la Corte valutava le videoregistrazioni prodotte dalla società come legittime, ritenendo che fossero dirette alla tutela del patrimonio aziendale e non al controllo delle prestazioni lavorative. Quanto alla sanzione espulsiva, ribadiva la sua proporzionalità rispetto alla gravità della condotta contestata, ossia la sottrazione di beni aziendali, sottolineando che tale comportamento aveva compromesso in modo irrimediabile il rapporto fiduciario tra le parti.
I giudici di appello, in particolare, fondavano la valutazione dell'intenzionalità della condotta su elementi oggettivi, quali il significativo scostamento tra la merce effettivamente caricata e quella prevista, nonché sulla reiterazione del comportamento illecito.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso, lamentando, tra i motivi, l’ illegittimità delle videoregistrazioni utilizzate dalla società ai fini della contestazione disciplinare, in assenza di accordo sindacale o autorizzazione ispettiva.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condividendo le conclusioni della Corte di merito che, quanto alla legittimità dell'utilizzo delle videoregistrazioni, aveva ritenuto che le riprese fossero finalizzate alla tutela del patrimonio aziendale, come consentito dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, e non al controllo diretto dell'attività lavorativa, conformemente a quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità relativa ai controlli difensivi.
In particolare, nel caso di specie, le telecamere erano state installate nel piazzale esterno dell'azienda, cioè in un'area aperta al transito di soggetti esterni, e non in locali interni riservati ai dipendenti. Dunque, l'uso della videosorveglianza era destinato alla sicurezza e alla protezione del patrimonio aziendale.
Il lavoratore, invero, non era specificamente controllato, ma semplicemente investito dal raggio d'azione delle telecamere mentre svolgeva operazioni di carico all'esterno. I giudici di merito, pertanto, avevano correttamente escluso lesioni della privacy dei lavoratori e ravvisato la proporzionalità del mezzo, giacché le riprese erano effettuate in aree visibili e accessibili al pubblico, senza ingerenze nella sfera privata del lavoratore, né erano emersi elementi tali da dimostrare un intento di sorveglianza sistematica dell'attività lavorativa.
Ad avviso del Collegio la sentenza impugnata doveva ritenersi in linea con l’orientamento giurisprudenziale circa la differenza tra controlli difensivi in senso lato e in senso stretto, i primi qualificati come controlli preventivi generali dell'attività lavorativa, soggetti alle restrizioni dell'art. 4 Stat. Lav., i secondi attivati a seguito di un fondato sospetto su specifici illeciti di un singolo lavoratore, ed aveva ricondotto la vicenda in esame alla seconda tipologia, specificando come le videoregistrazioni fossero state visionate solo dopo che il responsabile della logistica aveva rilevato anomalie nei tempi di carico, tipologia non soggetta ai limiti dell'art. 4, co. 1 e 2, Stat. Lav..

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

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