lunedì, 24 febbraio 2025 | 11:23

Entrate: TCG e imposta di bollo sui libri e registri tenuti in modalità digitale

Forniti chiarimenti relativi alle modalità di calcolo e di versamento della TCG e dell'imposta di bollo sui libri e registri sociali tenuti in modalità digitale (AdE - risposta 20 febbraio 2025 n. 42)

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Entrate: TCG e imposta di bollo sui libri e registri tenuti in modalità digitale

Forniti chiarimenti relativi alle modalità di calcolo e di versamento della TCG e dell'imposta di bollo sui libri e registri sociali tenuti in modalità digitale (AdE - risposta 20 febbraio 2025 n. 42)

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Nel caso di specie, la società cooperativa intende avvalersi del servizio di conservazione digitale dei libri, consistente nell'archiviazione in forma digitale dei libri sociali e contabili per la loro successiva consultazione, conservazione a norma ed esibizione. L'istante, inoltre, afferma di aver provveduto, finora, alla conservazione dei propri libri sociali con la tradizionale modalità cartacea, assolvendo al pagamento della TCG, dovuta per la "bollatura e numerazione", ai sensi dell'art. 23 della Tariffa allegata al DPR n. 641/1972 e dell'imposta di bollo, di cui all'art. 16 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972.

La cooperativa, tuttavia, precisa che assolve la tassa sulle concessioni governative sui libri sociali nella misura ordinaria di 67,00 euro ogni 500 pagine attraverso versamento su c/c postale intestato all'Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo, provvede al pagamento dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione della marca da 32,00 euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine numerate.

Volendo avvalersi del servizio di tenuta in modalità digitale dei libri sociali, l’istante chiede se siano dovute la TCG e l'imposta di bollo considerato che, nell'ambito delle norme che disciplinano le modalità di versamento della TCG e dell'imposta di bollo, il termine “pagina”, ancorato ad un concetto fisico, risulta difficilmente conciliabile con la tenuta informatica dei libri sociali, dando luogo, quindi, ad un dubbio interpretativo attinente al presupposto impositivo della TCG. In aggiunta, qualora risultassero dovute la TGC e l'imposta di bollo nel caso di specie, l’istante chiede di specificare altresì i criteri adottabili ai fini del calcolo dell'importo da versare, nonché la corretta modalità di versamento delle medesime.

Ai fini civilistici l'art. 2421 c.c. rubricato "Libri sociali obbligatori" sancisce che «Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere vari registri, tra cui il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e dei vari organi sociali. In merito alle modalità di tenuta delle scritture contabili, i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione (art. 2215 c.c.).

Dal punto di vista fiscale, con riferimento all'imposta di bollo si fa presente che l'obbligo di assolvere l'imposta relativamente ai libri e ai registri, è disciplinato dall'art. 16, lett. a) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n. 642 il quale stabilisce che scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine.

Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 346/2021, ha chiarito che occorre distinguere se i predetti libri e registri siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica. Nel primo caso, infatti, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine ed è alternativamente assolta, mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno oppure mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23. Nel secondo caso, in cui i predetti registri contabili e libri sociali sono tenuti in modalità informatica, occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014, che ha definito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto. Al riguardo, l'art. 6 del predetto decreto ministeriale prevede che l’imposta è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse, da corrispondere mediante modello F24, con il codice tributo "2501".

Con la risoluzione 161/E del 09 luglio 2007 è stato ulteriormente chiarito che il termine registrazione deve essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto, come detto, all'imposta di bollo. Pertanto, con riferimento ai libri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, il termine "registrazione" è da intendersi come riferito alla "riga" (del verbale o dell'annotazione relativa all'ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria). Tale interpretazione è coerente con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 e 16 del DPR n. 642/1972. Infatti, il menzionato art. 5 del DPR n. 642/1972 prevede, in via generale, che ai fini dell'imposta di bollo il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata e per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di esse, mentre l'art. 16 dispone che l'imposta di bollo per i libri e registri si applica per ogni 100 pagine o frazione di esse.

Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, conseguentemente la misura della pagina è pari a 25 righe. Nel caso dei libri e registri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, se tenuti in modalità digitale, l'imposta di bollo sarà dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni).

Ai fini del calcolo del tributo, si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina “fisica” dei libri tenuti con modalità tradizionale. Al riguardo, tra i formati standard, previsti per la conservazione a norma, è possibile utilizzare il formato PDF - PDF/A che permette tale visualizzazione.

In merito alla TCG, l'Agenzia delle entrate osserva che, a norma dell'art. 2215-bis c.c., la diversa modalità di tenuta con strumenti informatici dei libri, repertori e scritture previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che, pertanto, permangono e sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Conseguentemente, nel caso dei libri e registri tenuti in modalità digitale, la TCG sarà dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).

Analogamente a quanto chiarito per l'imposta di bollo, anche nel caso della TCG ai fini del calcolo del tributo si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina “fisica” dei libri tenuti con modalità tradizionale. Al riguardo, tra i formati standard, previsti per la conservazione a norma, è possibile utilizzare il formato PDF - PDF/A che permette tale visualizzazione. In merito, inoltre, alle modalità di versamento della TCG, resta fermo il tradizionale metodo di versamento su conto corrente postale.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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