Lavoro straordinario: spetta al lavoratore provare rigorosamente la prestazione
In caso di lavoro straordinario non adeguatamente retribuito è onere del lavoratore indicare con esattezza la quantità e qualità del lavoro svolto ed il volume di lavoro a lui affidato (Tribunale Napoli - sentenza 23 gennaio 2025 n. 363)
Lavoro straordinario: spetta al lavoratore provare rigorosamente la prestazione
In caso di lavoro straordinario non adeguatamente retribuito è onere del lavoratore indicare con esattezza la quantità e qualità del lavoro svolto ed il volume di lavoro a lui affidato (Tribunale Napoli - sentenza 23 gennaio 2025 n. 363)
Seguici:
Un lavoratore agiva in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento, in suo favore, della somma spettante a titolo di differenze retributive, esponendo di aver lavorato, ininterrottamente, alle dipendenze della società dal novembre 2016 - seppure inquadrato solo dal novembre 2019 - e fino al mese di marzo 2022, data in cui si era dimesso per giusta causa, svolgendo mansioni di commesso di banco, presso il punto vendita del minimarket.
Il lavoratore, in particolare, affermava di essere stato assunto mediante la simulazione di un contratto part-time a tempo indeterminato e di aver, invero, sempre osservato il diverso orario full time, percependo la retribuzione per importi inferiori rispetto a quelli stabiliti dal CCNL applicato nel caso di specie. Lo stesso assumeva, inoltre, di non aver mai percepito nè la 13 mensilità nè il trattamento di fine rapporto, né il compenso per il lavoro straordinario espletato durante l'intero corso del rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto solo parzialmente la domanda del lavoratore, ritenendo che, sebbene lo stesso fosse stato assunto a tempo parziale, risultava dimostrato, in ragione della prova orale acquisita, lo svolgimento di un orario lavorativo maggiore, certamente non inferiore all'orario full time di 40 ore settimanali.
Tuttavia, benché potesse ritenersi dimostrato che il disimpegno orario che il ricorrente doveva rispettare nel corso dell'intero rapporto di lavoro era certamente maggiore di quello formalizzato, non risulta una prova "certa" dello straordinario asseritamente svolto. Il lavoratore, difatti, aveva indicato come orario di lavoro effettivo quello di oltre 60 ore settimanali, deducendo lo svolgimento, in un preciso arco temporale, di un orario di lavoro fisso e diverso da quello originariamente pattuito, per un numero di ore anche superiore a quelle previste dalla normativa contrattuale di riferimento in relazione al tempo pieno.
Ebbene, secondo quanto rilevato dal giudicante, le dichiarazioni dei testimoni escussi in merito al lavoro straordinario svolto dal lavoratore risultavano insufficienti, trattandosi di dichiarazioni piuttosto imprecise e generiche sul punto e prive di riscontro probatorio. A tale riguardo il Tribunale non ha mancato di sottolineare che era onere del lavoratore, a norma dell'art. 2697 c.c., nel momento in cui rivendicava una inadeguatezza della retribuzione percepita, indicare con esattezza la quantità e qualità del lavoro svolto ed il volume di lavoro a lui affidato nel locale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, difatti, spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova "rigorosa" dell'effettiva prestazione di esso e dei suoi termini quantitativi, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici.
Di contro, nel caso in esame, pur risultando provata l'osservanza di un orario certamente superiore rispetto a quello risultante da documentazione in atti, le testimonianze raccolte non apparivano sufficienti a giustificare la richiesta di straordinario e delle relative differenze retributive spettanti in ragione dell'orario di lavoro di oltre 60 ore settimanali.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa