CNDCEC: la relazione di stima nella trasformazione di società di persone
Con il PO del 7 febbraio 2025 n. 03, il Consiglio nazionale dei commercialisti fornisce chiarimenti relativi alla perizia di stima in caso di trasformazione di società di persone
CNDCEC: la relazione di stima nella trasformazione di società di persone
Con il PO del 7 febbraio 2025 n. 03, il Consiglio nazionale dei commercialisti fornisce chiarimenti relativi alla perizia di stima in caso di trasformazione di società di persone
Nel quesito viene chiesto all'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili se un iscritto all'Albo che non sia ancora iscritto nel Registro della Revisione legale possa firmare una perizia di trasformazione da società di persone a società di capitali, precisamente da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata.
Al riguardo l'Ordine osserva preliminarmente che, a norma dell'art. 2500-ter, co. 2, la trasformazione di società di persone in società di capitali deve essere accompagnata da una relazione di stima dalla quale risulti il capitale della società trasformata determinato sulla base dei valori attuali dell'attivo e del passivo. Tale stima è, pertanto, di fondamentale importanza poiché assolve alla funzione di determinare il capitale sociale che costituirà la principale garanzia per i terzi.
Con riferimento all'individuazione del soggetto chiamato ad effettuare la stima del capitale sociale, è stato stabilito che la stima sia redatta, per le società per azioni e in accomandita per azioni, a norma dell'art. 2343, ovvero che il capitale sociale risulti dalla documentazione di cui all'art. 2343-ter, ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata a norma dell'art. 2465.
Nel caso prospettato nel quesito, considerato che la società originariamente costituita in forma di s.n.c. intende trasformarsi in s.r.l., la disciplina relativa alla nomina dell'esperto chiamato a redigere la perizia di stima del capitale sociale è, quindi, contenuta nell'art. 2465 il quale espressamente richiede la qualifica di revisore legale e, pertanto, l'iscrizione nell'apposito Registro.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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