Violazione delle regole anti-Covid: no al licenziamento
Illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore che non abbia rispettato le regole sulla quarantena previste dalla disciplina volta a prevenire la diffusione del COVID (Cassazione - sentenza 6 febbraio 2025 n. 3043, sez. lav.)
Violazione delle regole anti-Covid: no al licenziamento
Illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore che non abbia rispettato le regole sulla quarantena previste dalla disciplina volta a prevenire la diffusione del COVID (Cassazione - sentenza 6 febbraio 2025 n. 3043, sez. lav.)
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La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato la decisione dei giudici di primo grado, ritenendo illegittimo il licenziamento disciplinare intimato dalla predetta società ad un proprio dipendente e condannandola alla corresponsione di una indennità risarcitoria.
La Corte territoriale, in particolare, condivideva l'assunto del Tribunale secondo cui la condotta addebitata al lavoratore, consistente nell'aver violato la quarantena prevista dalla disciplina volta a prevenire la diffusione dei Covid, presentandosi in servizio dopo un evento luttuoso che lo aveva colpito, non era di gravità tale da giustificare la massima sanzione espulsiva.
Il Collegio ha, altresì, ritenuto condivisibili le conclusioni dei giudici di merito che avevano respinto il motivo di reclamo formulato dalla società quanto al difetto di requisito dimensionale per l'applicabilità dell'art. 18 St. lav., sul presupposto che, nel caso in esame, i dati occupazionali relativi al solo semestre anteriore al licenziamento (febbraio/agosto 2020) non fossero comunque dirimenti ai fini del computo dei dipendenti per stabilire quale fosse il normale livello occupazionale ai fini dell'applicazione dell'art. 18, in quanto il periodo era caratterizzato da contingenze assolutamente eccezionali, coincidendo con la prima drammatica fase della crisi sanitaria che nei mesi da marzo a maggio 2020 aveva comportato perfino la chiusura delle attività produttive, quali il centro commerciale al cui interno si trovava il locale gestito dalla società reclamante.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa