Bollo e-fatture: scadenza II trimestre
Entro il 10 settembre 2024 è possibile modificare l'elenco B per l'assolvimento dell'imposta di bollo delle fatture elettroniche del secondo trimestre
Bollo e-fatture: scadenza II trimestre
Entro il 10 settembre 2024 è possibile modificare l'elenco B per l'assolvimento dell'imposta di bollo delle fatture elettroniche del secondo trimestre
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’art. 6 DM 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell’ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’art. 12-novies DL n. 34/2019 (come modificato dal DM 04 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.
Il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Nel caso in cui il contribuente integri l’elenco B con gli estremi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, questi verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.
Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, si fa presente che:
- deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di impossibilità di recapito”)
- devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di cessionario/committente
- devono riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo), come già chiarito nel capitolo 2.
La funzionalità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari, ai quali il contribuente ha conferito la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre per modificare l'elenco B.
di Anna Russo
Fonte normativa
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