Sequestro preventivo: focus sugli adempimenti fiscali dell'amministratore giudiziale
Forniti chiarimenti sugli obblighi fiscali e, nello specifico, sugli obblighi dichiarativi e di versamento dell'amministratore giudiziale (AdE - risoluzione 03 settembre 2024 n. 45)
Sequestro preventivo: focus sugli adempimenti fiscali dell'amministratore giudiziale
Forniti chiarimenti sugli obblighi fiscali e, nello specifico, sugli obblighi dichiarativi e di versamento dell'amministratore giudiziale (AdE - risoluzione 03 settembre 2024 n. 45)
Nell'ipotesi di sequestro preventivo disposto ex artt. 321 c.p.p., 92 e 104 delle disp. att. del c.p.p., è stato già chiarito che tornano applicabili le disposizioni del codice delle leggi antimafia di cui al DLgs 6 settembre 2011 n. 159.
Tale principio traeva origine dal quadro normativo ratione temporis vigente, in cui spiccava, tra gli altri, l'art. 104-bis, disp. att. c.p.p., il quale disponeva che, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.
A seguito di successivi interventi del legislatore, da ultimo culminati nelle modifiche recate dal DLgs 10 ottobre 2022 n. 150, aventi effetto dal 30 dicembre del medesimo anno, la stessa disposizione ad ora non prevede più un rinvio generale alle disposizioni del libro I, titolo III, del Codice delle leggi antimafia, bensì alle sole norme che, al loro interno, “recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni”. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, co. 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.
Con riferimento al co. 1-bis di cui sopra, la sua mutata formulazione ha spinto ad interrogarsi sull'attuale applicabilità (o meno) delle disposizioni concernenti gli obblighi fiscali e, nello specifico, quelle concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento del Codice delle leggi antimafia a tutte le forme di sequestro penale. In particolare, si ritiene che i predetti obblighi dichiarativi e di versamento - disciplinati, nel contesto del richiamato libro I, titolo III, del codice delle leggi antimafia - rientrino tra gli obblighi dell'amministratore giudiziario, con la conseguenza che la richiamata disposizione di cui all'art. 51 deve ritenersi ancora applicabile, in linea con la precedente prassi, a tutte le forme di sequestro penale.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, come rilevato nei molteplici documenti di prassi (circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, punto 23, nonché le già citate risposte n. 276 e 496 pubblicate nel 2021), ferma la generale applicazione della disciplina relativa all'eredità giacente, dettata dall'art. 187 del TUIR, e dall'art. 5-ter, DPR 22 luglio 1998 n. 322:
- è disposta la "sospensione del versamento" da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la "sospensione" limitata al "versamento", ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all'amministratore giudiziario, l'obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva;
- è disposta l'esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi;
- ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I ("Redditi fondiari”) e dell'art. 70 ("Redditi di natura fondiaria") del TUIR; non rilevano anche nell'ipotesi di cui all'art. 90, co. 1, quarto e quinto periodo ("Proventi immobiliari") del TUIR, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Nondimeno lo stesso deve, comunque, essere esposto in dichiarazione dei redditi, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria la liquidazione dell'imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare, il cui versamento è stato sospeso, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
Sotto il profilo dichiarativo, invece, l'amministratore giudiziario dovrà assolvere gli obblighi dichiarativi per i periodi d’imposta interessati, intestando le dichiarazioni (Modello Redditi PF, Modello IRAP e Modello 770) al de cuius, con l'indicazione del codice fiscale del defunto, inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario (codice carica 5).
Con esclusivo riferimento al Modello Redditi PF, nel frontespizio, nella sezione "DATI DEL CONTRIBUENTE", va altresì barrata la casella 7 (tutelato) relativa al caso di «dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati».
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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