martedì, 03 settembre 2024 | 17:40

Premi Inail: limiti di retribuzione imponibile in vigore dal 1° luglio

Sulla base della rivalutazione del minimale e massimale di rendita operata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile applicabili dal 1° luglio 2024 per il calcolo dei premi assicurativi (INAIL - circolare 03 settembre 2024 n. 23)

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Premi Inail: limiti di retribuzione imponibile in vigore dal 1° luglio

Sulla base della rivalutazione del minimale e massimale di rendita operata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile applicabili dal 1° luglio 2024 per il calcolo dei premi assicurativi (INAIL - circolare 03 settembre 2024 n. 23)

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2024, le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore industria, determinando il minimale e il massimale di rendita (retribuzione annua) nelle misure, rispettivamente, di euro 20.258,70 e di euro 37.623,30 (MLPS - dm 5 luglio 2024, n. 114).

Sulla base dei suddetti importi, l'INAIL ha provveduto ad aggiornare i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi riguardo ai rapporti di lavoro cui si applicano le retribuzioni convenzionali.

In particolare per:

1) i lavoratori dell'area dirigenziale la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. Pertanto:

- Retribuzione convenzionale mensile Euro 3.135,28;

- Retribuzione convenzionale giornaliera (retribuzione convenzionale annuale diviso 300 giorni lavorativi) Euro 125,41;

2) i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale. Pertanto:

- Retribuzione convenzionale oraria (Euro 125,41 : 8) Euro 15,68;

3) i detenuti e internati, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, i lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, i giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, la retribuzione convenzionale annuale è pari al minimale di Rendita. Pertanto:

- Retribuzione convenzionale mensile (20.258,70: 12) Euro 1.688,23;

- Retribuzione convenzionale giornaliera (20.258,70: 300) Euro 67,53;

4) i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera determinata con criteri specifici. Pertanto:

- Retribuzione convenzionale mensile Euro 1.695,10;

- Retribuzione convenzionale giornaliera Euro 67,80;

5) i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, la base imponibile è costituita da una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile di 12 giorni al mese. Pertanto:

- Retribuzione convenzionale mensile (euro 125,87 x 12) Euro 1.510,44;

6) la retribuzione di ragguaglio si considera il minimale di rendita, applicando il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi. Si ricorda che tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. Pertanto:

- Retribuzione convenzionale giornaliera (20.258,70 : 300) Euro 67,53;

- Retribuzione convenzionale mensile (67,53 x 25) Euro 1.688,23;

7) i lavoratori parasubordinati la base imponibile è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.

A detti limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.

Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituisce la base imponibile per il calcolo del premio. Qualora il compenso medio mensile risulti, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto. Pertanto:

- Minimo mensile Euro 1.688,23;

- Massimo mensile Euro 3.135,28;

8) i lavoratori sportivi la base imponibile è determinata con i criteri previsti per i lavoratori parasubordinati. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita. Pertanto:

- Minimo annuale Euro 20.258,70;

- Massimo annuale Euro 37.623,30;

9) gli alunni e gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, dal 1° luglio 2024, l’importo del premio annuale a persona riferito alla copertura assicurativa è aggiornato in euro 10,40.

Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024 risulta uguale a euro 10,05 (8/12 di euro 9,87 + 4/12 di euro 10,40).

L’importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181, DPR 30 giugno 1965 n. 1124. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

L'importo del premio annuale di euro 10,40 vale, in via provvisoria, anche ai fini del calcolo per il pagamento dell’anticipo del premio per l'anno scolastico/accademico 2024/2025 (art. 9 DL 09 agosto 2024 n. 113). Pertanto:

- Premio annuale a persona anno scolastico 2023/2024 regolazione, Euro 10,05;

- Premio annuale a persona anno scolastico 2024/2025 anticipo, Euro 10,40;


10) gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) è previsto un premio speciale determinato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo, aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale. Pertanto:

- Retribuzione minima giornaliera (anno formativo 2024/2025) Euro 67,53;

- Premio speciale unitario annuale (anno formativo 2024/2025) Euro 69,41.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INAIL - circolare 03 settembre 2024 n. 23