Decreto Sanzioni: cosa cambia da settembre
Il Decreto Sanzioni (DLgs 14 giugno 2024 n. 87) ha revisionato il sistema sanzionatorio tributario dal 29 giugno 2024, posticipando al 1° settembre 2024 l'entrata in vigore delle misure previste agli artt. 2, 3, 4. Vediamo in dettaglio le modifiche applicabili alle violazioni commesse a partire da settembre 2024
Decreto Sanzioni: cosa cambia da settembre
Il Decreto Sanzioni (DLgs 14 giugno 2024 n. 87) ha revisionato il sistema sanzionatorio tributario dal 29 giugno 2024, posticipando al 1° settembre 2024 l'entrata in vigore delle misure previste agli artt. 2, 3, 4. Vediamo in dettaglio le modifiche applicabili alle violazioni commesse a partire da settembre 2024
Modifiche al DLgs 18 novembre 1997, n. 471 (art. 2)
La norma reca numerose modifiche al DLgs 18 novembre 1997, n. 471 che disciplina le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.
In particolare, con riferimento alle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e alle violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi (artt. 1, 2 e 5 DLgs 18 novembre 1997, n. 471), si prevede la riduzione delle sanzioni fissando le sanzioni amministrative pecuniarie in misura predeterminata (in luogo solitamente di una misura ricompresa tra un minimo e massimo), generalmente coincidente con il valore minimo previsto a legislazione vigente, nonché uno specifico trattamento sanzionatorio quando il contribuente – pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele – si attivi per presentare comunque la dichiarazione omessa (e cioè quella tardiva oltre i 90 giorni) ovvero una dichiarazione integrativa per rimuovere l’infedeltà, entro e non oltre i termini di decadenza dell’attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Riduzioni delle sanzioni sono previste anche con riferimento ai seguenti articoli del DLgs 18 novembre 1997, n. 471:
- art. 6, relativo alla violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto;
- art. 7, relativo alle violazioni relative alle esportazioni;
- art. 8, relativo alle violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni;
- art. 10, relativo alla violazione degli obblighi degli operatori finanziari;
- art. 11, relativo alle altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto;
- art. 13, relativo ai ritardati od omessi versamenti diretti e ad altre violazioni in materia di compensazione;
- art. 15, relativo all’incompletezza dei documenti di versamento.
Viene infine modificato l’art. 12 DLgs 18 novembre 1997, n. 471 relativo alle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto, prevedendo, in particolare, che quando è irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà.
Modifiche al DLgs 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 3)
Il decreto modifica più partizioni del DLgs 18 dicembre 1997, n. 472, che contiene le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
In particolare:
- viene modificato l’art. 2, in materia di sanzioni amministrative, prevedendo che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR, sia esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica;
- viene modificato l’art. 6, in materia di cause di non punibilità, precisando che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio concreto (termine aggiunto dalla modifica in esame) all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Si dispone altresì che non sia punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con i documenti di prassi di cui all’art. 10-sexies, co. 1, lett. a) e b), L 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria;
- viene modificato l’art. 7, che disciplina i criteri di determinazione della sanzione, prevedendo l’aumento della sanzione fino al doppio (in luogo della metà) nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita con ravvedimento ovvero con adesione al verbale di constatazione; inoltre, si prevede che, se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino ad un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile;
- viene modificato l’art. 12, in materia di concorso di violazioni e continuazione;
- viene modificato l’art. 13, recante la disciplina del ravvedimento operoso.
Modifiche al Ravvedimento operoso (art. 3, co. 1, lett. g))
In relazione alle modifiche relative al ravvedimento operoso sono state introdotte le seguenti misure:
- è consentita la riduzione a 1/7 del minimo anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;
- si riduce la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
- si modifica l’ipotesi che consente di ridurre la sanzione a 1/5 del minimo, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo;
- si dispone la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella
fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
- si elimina l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a trenta giorni. Si prevede quindi la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- infine, viene introdotto un nuovo comma 2-bis all’art. 13, ai sensi del quale, se la sanzione è calcolata applicando la disciplina della continuazione e del concorso, per individuare le percentuali di riduzione si richiede di fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. In tale evenienza la sanzione su cui applicare le predette percentuali di riduzione, calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è fissata in misura pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave incrementata nella misura minima disposta applicabile alla fattispecie oggetto di regolarizzazione. Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, si applica la percentuale di riduzione a 1/5 del minimo.
Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti (art. 4)
Il decreto sanzioni modifica la disciplina sulle sanzioni amministrative relative a violazioni concernenti le imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative, nonché per le violazioni delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni. In particolare:
- viene ridotto l’ammontare di talune sanzioni o mantenuta la sola sanzione minima in alcuni casi di sanzioni variabili tra un importo minimo e massimo;
- si prevede l’adeguamento della valuta da lire ad euro delle somme fisse indicate nelle medesime norme oggetto di modifica.
a cura della redazione Inquery