IVA: adempimento spontaneo
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2021 e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente (AdE – provvedimento 15 luglio 2024, n. 29534)
IVA: adempimento spontaneo
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2021 e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente (AdE – provvedimento 15 luglio 2024, n. 29534)
Con il provvedimento in oggetto sono state individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.
In particolare, sono state dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e i dati della dichiarazione IVA da cui risulterebbero delle anomalie.
Gli elementi e le informazioni in oggetto forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso art. 13, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (art. 36-bis, Dpr 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter, Dpr 29 settembre 1973, n. 600).
Nel provvedimento in oggetto sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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