Dal Fisco chiarimenti sul trattamento IVA dei pacchetti turistici e di ospitalità
Forniti chiarimenti sul trattamento del regime speciale IVA dei pacchetti turistici e dei pacchetti ospitalità (AdE - risposta 15 luglio 2024 n. 155)
Dal Fisco chiarimenti sul trattamento IVA dei pacchetti turistici e di ospitalità
Forniti chiarimenti sul trattamento del regime speciale IVA dei pacchetti turistici e dei pacchetti ospitalità (AdE - risposta 15 luglio 2024 n. 155)
Nella fattispecie in esame oggetto di interpello, l'Istante riferisce di essere una filiale italiana di una società statunitense e di avere come core business la fornitura di servizi di turismo esperienziale resi a persone che partecipano a eventi di sport, intrattenimento, moda e cultura.
La Società Istante riferisce che:
- la società statunitense, oltre allo status di Officiai Hospitality Provider, le sono stati riconosciuti diversi diritti in merito all'utilizzo non esclusivo e non trasferibile del marchio che contraddistingue l'evento stesso e di tutti i marchi da questo derivati, l'accesso e la gestione del sito ufficiale, nonchè la creazione concordata di specifici profili social al fine di promuovere l'attività di vendita dei pacchetti esperienziali offerti e di effettuare l'attività di marketing;
- conseguentemente, l'Istante dovrà rendere alla società statunitense le attività in merito alla vendita dei pacchetti esperienziali e dei ticket di accesso all'evento, disciplinate da un contratto (i.e. "Sales Support and Services Agreement") stipulato tra le due parti.
Allo scopo di dare esecuzione a tale contratto, la Società, dunque, succederà alla società statunitense nei diritti e nelle obbligazioni relative all'acquisto e alla vendita al pubblico - compresi i subdistributori - dei ticket di ingresso agli eventi anche all'interno dei pacchetti turistici e di ospitalità.
In sostanza, l'Istante si impegna ad offrire agli acquirenti un pacchetto che comprende sia il titolo di accesso all'evento, sia i servizi di ristorazione, intrattenimento, concierge (scelti dal cliente in fase di acquisto del pacchetto a seconda delle proprie esigenze) a fronte di un pagamento ''unitario, ma composto distintamente da ingresso e servizi esperienziali.
Ciò posto, la Società Istante chiede:
- con riferimento ai pacchetti turistici, se l'art. 74-ter, co. 2, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 consente di conteggiare nella base imponibile, fra i costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, l'ammontare dei costi relativi al ''minimum guarantee", ''revenue share" e "profit share";
- con riferimento ai pacchetti ospitalità, se il biglietto d'accesso all'evento deve essere considerato quale servizio accessorio ai servizi offerti mediante il pacchetto ospitalità, con conseguente applicazione dell'art. 12, del Decreto IVA.
Si rammenta che, le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'arti. 2 ,DLgs 17 marzo 1995 n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica, assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione dalla quale ha fornito tale prestazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti."
A tal riguardo, ai fini della determinazione dell'imposta, il corrispettivo dovuto dall'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. L'imposta relativa a tali costi, pertanto, non è detraibile (articolo 74-ter, co. 1, 2, 3, Decreto IVA).
Quanto al presupposto soggettivo, si ricorda che l'applicazione di tale regime speciale prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggio, in quanto "le ragioni sottese al regime particolare ... sono del pari valide nell'ipotesi in cui l'operatore economico non sia un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici nel senso generalmente attribuito a detti termini, ma effettui operazioni identiche nell'ambito di un'altra attività".
Nel caso in esame, l'Istante qualifica l'insieme di servizi offerti in Italia in relazione all'evento come "Pacchetti turistici (Travel packages)" in quanto ''comprensivi di alloggio, servizi di ospitalità, trasporto e ticket di accesso all'evento. Tali pacchetti comprendono sempre almeno due tra le seguenti categorie di servizio: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto e all'alloggio che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico. Nella specie quest'ultimi servizi comprendono il biglietto di accesso all'evento, Food and beverage, entertainment e concierge".
Con riferimento al primo quesito, per motivi di semplificazione è stato quindi previsto che l'IVA sia dovuta sulla differenza tra il corrispettivo pagato all'agenzia di viaggio ed il costo sostenuto da quest'ultima per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi. In tal modo, i servizi erogati direttamente ai clienti durante il viaggio sono assoggettati all'imposta nei diversi Paesi in cui gli stessi vengono forniti, mentre il margine destinato all'agenzia di viaggio è assoggettato ad imposizione nello Stato in cui la stessa è stabilita (AdE - risoluzione n. 233/E del 2002).
Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il regime de qua, oltre a semplificare le regole relative all'IVA applicabili alle agenzie di viaggio, "mira altresì a ripartire il gettito proveniente dalla riscossione di tale imposta in maniera equilibrata tra gli Stati membri, garantendo, da un lato, l'attribuzione del gettito dell'IVA relativo a ciascun servizio individuale allo Stato membro in cui si verifica il consumo finale del servizio e, dall'altro, l'attribuzione del gettito afferente al margine dell'agenzia di viaggio allo Stato membro in cui quest'ultima è stabilita" (cfr. sentenza 26 settembre 2013, C-236/11, punto 50).
Pertanto, appare evidente che il richiamo ai "costi sostenuti... a diretto vantaggio del viaggiatore", sia da riferirsi ai beni e servizi inclusi nel pacchetto turistico e erogati direttamente al cliente, di cui la circolare n. 24 dicembre 1997 n. 328, fornisce un elenco a titolo esemplificativo ''(trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, ecc.)''.
Una tale caratteristica non si riscontra nei costi relativi al "minimum guarantee", alla "revenue share" ed al "profit share" che, per quanto rappresentato nell'istanza e nei documenti allegati, sono pagamenti effettuati dalla Società Istante a titolo di:
- retribuzione minima per l'acquisizione del diritto di vendita dei pacchetti esperienziali, indipendentemente dalla vendita effettiva di questi ultimi (i.e. "minimum guarantee"');
- una percentuale dei ricavi e dei profitti ottenuti dalla vendita di tali pacchetti (i.e., rispettivamente, "revenue share" e "profit share").
Tali fee rappresentano il corrispettivo chiesto da Gamma per una prestazione di servizi resa all'Istante, consistente nel riconoscere a quest'ultimo il diritto a formare, promuovere e commercializzare i pacchetti esperienziali per l'evento Beta.
Il "minimum guarantee", la "revenue share" ed il "profit share" non possono dunque qualificarsi come ''costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto del viaggiatore", in quanto non direttamente rivolti a quest'ultimo. Ne consegue la loro mancata inclusione nella base imponibile, sicchè la relativa imposta potrà essere detratta in via ordinaria, ai sensi dell'art. 19, del medesimo Decreto IVA.
In merito al secondo quesito, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE, ''una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sè stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore" (cfr. sentenza 19 luglio 2012, causa C-44/11, sentenza 16 aprile 2015 causa C-42/14, sentenza 8 dicembre 2016, causa C-208/15 e risoluzione 1° agosto 2008, n. 337).
Questa Amministrazione ha più volte precisato che, ai fini della qualificazione di un'operazione come accessoria, è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche (art. 12, co. 1, 2, del Decreto IVA):
- deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale;
- deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l'operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
- deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/ committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale. (cfr., su tutte, risoluzione n. 337/E del 2008)
Da quanto emerge dall'istanza e dalla relativa documentazione presentata, non è possibile individuare un'operazione principale e un'operazione secondaria ad essa collegata da un nesso di dipendenza funzionale.
Nel caso di specie, infatti, l'Istante riferisce che i Pacchetti ospitalità (i.e. Hospitality packages) sono composti da biglietto di accesso all'evento e servizi di ospitalità (Food and beverage, entertainment e concierge) e che:
- il biglietto può essere acquistato dall'utilizzatore finale solamente in combinazione con uno dei servizi messi a disposizione da Alfa come descritto nell'esposizione iniziale dei fatti;
- è possibile acquistare in aggiunta servizi ulteriori o diverse composizioni di servizi - con conseguente adeguamento del prezzo - consentendo così al cliente di personalizzare la propria esperienza;
- la valorizzazione di ogni servizio è immediatamente ricavabile dalla differenza tra l'ammontare del costo totale del pacchetto e l'ammontare del biglietto.
Nel caso in esame, tra il titolo di accesso all'evento e gli altri servizi di ospitalità compresi nel pacchetto esperienziale non è rinvenibile quel nesso funzionale tra prestazione principale e accessoria più volte citato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze sopra richiamate. Nè, sulla base di quanto rappresentato, si ravvisa la presenza di un'unica prestazione economica indissociabile nel senso chiarito dalla medesima giurisprudenza unionale. Ciascuna operazione assume quindi autonoma rilevanza ai fini IVA.
In conclusione, l'imposta relativa alla vendita dei biglietti di ingresso e dei diversi servizi di ospitalità dovrà essere applicata separatamente, riservando a ciascuna operazione il relativo trattamento IVA.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa