martedì, 09 luglio 2024 | 13:22

Nessun beneficio fiscale in capo ad una ASD senza idonea documentazione

Se l’associazione sportiva dilettantistica non è in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali la stessa decade dal regime di favore (Cassazione - sentenza 20 maggio 2024 n. 13970, sez. trib.)

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Nessun beneficio fiscale in capo ad una ASD senza idonea documentazione

Se l’associazione sportiva dilettantistica non è in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali la stessa decade dal regime di favore (Cassazione - sentenza 20 maggio 2024 n. 13970, sez. trib.)

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento avendo disconosciuto ad un'associazione sportiva dilettantistica i benefici di cui all’art. 148 TUIR e alla L n. 398/1991, non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece caratterizzarla. In effetti l’associazione non avrebbe consegnato i libri soci, il registro riepilogativo, copia delle fatture, né documentazione relativa a costi e spese. Con successivo atto di autotutela venivano ridotti i ricavi accertati.

La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo in capo all’associazione i requisiti per fruire delle suddette agevolazioni.

La CTR, adìta in sede d’appello dall’Agenzia, riformava la sentenza confermando l’accertamento impugnato.

Avverso tale sentenza l'associazione ha proposto ricorso in cassazione affidato a sette motivi, cui resiste l’Agenzia a mezzo di controricorso.

La Corte ha respinto il ricorso con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente, rilevando che, in primo luogo, invero dopo aver stabilito che la mancanza dei requisiti sostanziali comporta la decadenza dal regime di favore, ed in particolare la mancata prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti, la CTR ha chiarito che l’associazione non aveva documentato la voce “spese per rimborsi vari”, ed ha ulteriormente osservato che al fine di verificare che l’assenza del fine di lucro rimanga confinata a mere clausole statutarie, occorre che l’associazione sia in grado di fornire all’amministrazione riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini ovvero altra utile documentazione per determinare il reddito e l’i.v.a.

Ne ha ricavato che “Qualora l’associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla L n. 398/1991 la stessa decade dal predetto regime di favore”.

A seguire, la censura da parte dell'associazione di non aver considerato la violazione dell’obbligo di tracciabilità è mossa alla decisione di primo grado, ed è pacifico che la stessa fondi, ratione temporis, la decadenza del contribuente dai benefici accordati dalla L n. 398/1991. Quanto alle contestazioni contenute nell’avviso di accertamento, si indica come la ASD “non ha istituito/conservato/esibito i registri e la documentazione contabile dell’anno di riferimento “ e che ha “omesso l’esibizione delle fatture emesse e di tutta la documentazione relativa ai costi e spese dell’anno” implica l’inosservanza di tutti gli obblighi e i comportamenti cui i beneficiari erano tenuti a pena di decadenza

Si contesta, inoltre, la decadenza dell'associazione dalle agevolazioni fiscali, sostenendosi l'applicabilità al caso di specie dell'art. 25, co. 5, L n. 133/1999, così come modificato dall'art. 19 DLgs n. 158/2015, quale misura sanzionatoria più favorevole e, quindi, avente efficacia retroattiva, non essendo divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione. Il motivo risulta infondato laddove attacca la motivazione nella parte in cui giustifica la ripresa fiscale sotto il profilo della ritenuta decadenza dai benefici per violazione degli obblighi di tracciabilità dei versamenti effettuati.

Invero la decadenza dal beneficio in relazione alla non tracciabilità non costituisce un'ipotesi di sanzione, neppure impropria.

In proposito si è osservato in dottrina che queste ultime consistono in quelle " di situazioni di svantaggio per il contribuente che abbia violato determinati obblighi, che possono essere di due tipi: di carattere procedimentale, nel senso che al trasgressore vengano preclusi mezzi di tutela che altrimenti avrebbe o nel senso che vengano potenziati i normali poteri di accertamento dell'amministrazione... di carattere sostanziale, nel senso che viene maggiorata l'imposta, negando l'applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando l'imponibile o assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero". Con riguardo alle seconde, questa Corte ha già preso posizione in senso favorevole all'applicazione della legge posteriore se più favorevole.


La Suprema Corte ha così affermato il seguente principio di diritto: "La perdita di un'agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l'abolizione di un'ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 472/1997. In particolare, l'abolizione da parte dell'art. 19, l. n. 158/2015 dell'ipotesi di decadenza dell'agevolazione accordata alle associazioni senza scopo di lucro dalla l. n. 398/1991 per assenza dei tracciamenti dei versamenti, non configurando l'abolizione di una sanzione, non determina l'applicazione del principio del "favor rei", proprio in quanto la non tracciabilità dei versamenti determinava semplicemente il ripristino del regime fiscale ordinario. Ne consegue che alle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina si applica tuttora quest'ultima, dovendosi escludere la retroattività della norma abrogatrice".

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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