lunedì, 08 luglio 2024 | 09:13

Il Decreto coesione è legge: le novità in materia di lavoro

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione del DL 7 maggio 2024 n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Di seguito, evidenziate in grassetto, le principali modifiche previste dalla legge di conversione.

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Il Decreto coesione è legge: le novità in materia di lavoro

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione del DL 7 maggio 2024 n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Di seguito, evidenziate in grassetto, le principali modifiche previste dalla legge di conversione.

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Tax credit per gli investimenti nelle ZLS (artt. 13 e 13-bis)

L'articolo 13, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), ha previsto la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'art. 16, co. 2, DL 19 settembre 2023 n. 124 conv. in L 13 novembre 2023 n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL coesione ( 08 maggio 2024) e fino al 15 novembre 2024.

Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (art. 15-ter)

Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, co. 5-quinquies, DL 30 dicembre 2021 n. 228 conv. in L 25 febbraio 2022 n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, co. 5-quinquies, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione.

Misure per l'autoimpiego nella regioni del Centro e del Nord Italia (art. 17)

L'articolo 17 prevede il finanziamento di iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del DL20 giugno 2017, n. 91.

Le attività sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l’esercizio di attività ordinistica, l’iscrizione all’albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.

Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui sopra definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;

b) tutoraggio;

c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività in parola.

Le iniziative sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.

Gli incentivi sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività suddette, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro;

b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività;

c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.

Se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate.

ISCRO (art. 17-bis)

L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Per le finalità in parola, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Resto al SUD 2.0 (art. 18)


L'articolo 18 incentiva la costituzione di nuove attività localizzate nei territori del Sud (art. 1, DL 20 giugno 2017, n. 91) attraverso l'istituzione di una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».

Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l’esercizio di attività ordinistica, l’iscrizione all’albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.

Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;

b) tutoraggio;

c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività.

Le iniziative sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popola[1]zione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Gli incentivi sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della Naspi, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate.

Soggetti gestori degli incentivi all'autoimprenditorialità (art. 19)

Il Ministero del lavoro si avvale, quali soggetti gestori degli incentivi all'autoimprenditorialità (artt. 17 e 18 del Decreto Coesione) delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A. e dell'Ente Nazionale per il Microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito.

Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027 e nel programma GOL del PNRR.

Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione degli incentivi (artt. 17 e 18 Decreto coesione) e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21)

Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti di spesa stanziata per finanziarlo e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. E' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del DLgs 30 dicembre 2023 n. 216.

Oltre all'esonero, le imprese avviate dai suindicati soggetti possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'Istituto anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo non concorre alla formazione del reddito.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Entrambi gli incentivi all'autoimpiego sono riconosciuti nei limiti di spesa stanziati. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Gli incentivi sono subordinati all'autorizzazione della Commissione Europea.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero contributivo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

Bonus Giovani (art. 22)

Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa stanziata per finanziarlo e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ferme restando le altre condizioni, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.

Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, DLgs 14 settembre 2015 n. 150), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative dell'esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. E' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del DLgs 30 dicembre 2023 n. 216.

L'esonero è riconosciuto nei limiti di spesa stanziati. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso al beneficio.

Il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.


Bonus Donne (art. 23)

Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono lavoratrici svantaggiate è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa stanziata per finanziarlo e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In particolare, l'esonero è riconosciuto in relazione a:

- assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Le assunzioni agevolate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L'esonero è riconosciuto nei limiti di spesa stanziati. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso al beneficio.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. E' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del DLgs 30 dicembre 2023 n. 216.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative dell'esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

Bonus ZES unica per il Mezzogiorno (art. 24)

Nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa stanziata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

Il beneficio spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. Spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, DLgs 14 settembre 2015 n. 150), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero.

L'esonero è riconosciuto nei limiti di spesa stanziati. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso al beneficio.

Il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. E' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del DLgs 30 dicembre 2023 n. 216.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative dell'esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

Lavoratori portuali (art. 24-bis)

Al fine di gestire la situazione di crisi riguardante i lavoratori portuali viene prorogata di 9 mesi l'attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment).

L'Agenzia è stata istituita, in via eccezionale e temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2017 al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.

La norma infatti stabilisce che confluiscono nella predetta Agenzia i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della medesima Legge n. 84 del 1994.

Passa, dunque, da 81 a 90 mesi il periodo massimo di operatività dell'Agenzia.

Iscrizione al SIISL per i percettori di NASPI e DIS-COLL (art. 25)

I percettori di NASPI e DIS-COLL (DLgs 4 marzo 2015, n. 22) sono iscritti d'ufficio alla piattaforma SIISL (art. 5, DL 4 maggio 2023 n. 48 conv. in L 3 luglio 2023 n. 85).

Per effetto di tale previsione, tali soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma.

A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.

I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel SIISL, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti relativi all'erogazione dei sostegni al reddito previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Congruità della manodopera negli appalti (art. 28)

Nel modificare l'articolo 29 del Decreto PNRR (DL 2 marzo 2024 n. 19, conv. in L 29 aprile 2024 n. 56), il Decreto Coesione dispone che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti.

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità.

Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.

a cura della redazione Inquery