mercoledì, 08 maggio 2024 | 14:46

Decreto coesione: ulteriori interventi per contrastare il lavoro sommerso

Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, il Decreto coesione è intervenuto modificando le recenti disposizioni introdotte dal Decreto PNRR in materia (art. 28, DL 7 maggio 2024 n. 60)

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Decreto coesione: ulteriori interventi per contrastare il lavoro sommerso

Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, il Decreto coesione è intervenuto modificando le recenti disposizioni introdotte dal Decreto PNRR in materia (art. 28, DL 7 maggio 2024 n. 60)

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Nel modificare l'articolo 29 del Decreto PNRR, il provvedimento in esame dispone che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti.


Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità.

Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

  • DL 7 maggio 2024 n. 60