mercoledì, 08 maggio 2024 | 11:44

Confesercenti Brescia: accordo sui contratti a termine stagionali

Firmato il 13 marzo 2024, l’accordo territoriale per la stipula di contratti a tempo determinato in località turistiche

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Confesercenti Brescia: accordo sui contratti a termine stagionali

Firmato il 13 marzo 2024, l’accordo territoriale per la stipula di contratti a tempo determinato in località turistiche

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L’art. 66/BIS del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell’ambito di località turistiche e affida alle Organizzazioni territoriali la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica.

In data 13 marzo 2024 le Parti sociali hanno siglato, per il territorio bresciano, un accordo riguardante i tempi determinati stagionali, sia per il periodo estivo che per quello invernale, con validità dalla data del 1° aprile 2024 fino al data del 31 marzo 2025.

Le aziende, aventi una o più unità locali situate nelle zone indicate nell’allegato A, potranno ricorrere al lavoro stagionale per i periodi che vanno dal 1° aprile al 31 ottobre (periodo estivo); le aziende aventi una o più unità locali indicate nell’allegato B potranno ricorrere al lavoro stagionale dal 1° dicembre al 31 marzo (periodo invernale). Resta inteso che le aziende situate in località che hanno la facoltà di attivare contratti stagionali sia nel periodo estivo che invernale non potranno mai superare i 9 mesi di impiego per singolo lavoratore nel lasso di tempo che va dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo.

I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale, nelle aziende con i requisiti sopra citati, godono del diritto di precedenza rispetto alle eventuali assunzioni previste per la stagione successiva. Tuttavia, la volontà di esercitare tale diritto deve essere segnalata per iscritto, dal lavoratore al datore di lavoro, entro il termine perentorio di 3 mesi.

Le Parti, avendo come obiettivo di incentivare la stabilizzazione dei lavoratori, convengono che le aziende siano tenute a scegliere risorse già utilizzate in attività stagionali, qualora sorga l’esigenza di un’assunzione a tempo indeterminato, nell’ambito dello svolgimento delle medesime mansioni. Con esclusivo riferimento a tale fattispecie, l’assunzione sarà a favore dei lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbiano complessivamente prestato attività lavorativa per un periodo pari o superiore a 6 mesi.

Il datore di lavoro che intende usufruire dei benefici dell’accordo territoriale in oggetto dovrà darne preventiva comunicazione all’Ente Bilaterale, mediante apposito modulo di adesione allegato allo stesso (allegato C), obbligandosi, entro e non oltre 15 giorni dall’assunzione, ad inviare il/i contratto/i a tempo determinato attivato/i ad ENBIL.

di Alfonso Della Corte

Fonte Contrattuale

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