mercoledì, 08 maggio 2024 | 13:27

Denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale: indicazione sui controlli

In arrivo dalle Dogane le indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale a norma del Regolamento (UE) 2018/1672 e del D.lgs. n. 195/2008 (ADM – circolare 07 maggio 2024 n. 12)

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Denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale: indicazione sui controlli

In arrivo dalle Dogane le indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale a norma del Regolamento (UE) 2018/1672 e del D.lgs. n. 195/2008 (ADM – circolare 07 maggio 2024 n. 12)

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Al fine di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, le disposizioni unionali e nazionali relative alle movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante” hanno istituito un solido sistema di controlli nei confronti delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’Unione/territorio nazionale, che recano con sé denaro contante di importo pari o superiore ai 10 000 euro.

In particolare, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea (art. 3 Reg. (UE) 2018/1672) sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale (art. 3 del D.lgs. n. 195 del 2008) è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine.

La previsione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione nasce dall’esigenza di effettuare una rilevazione globale delle movimentazioni di capitali; l’infrazione amministrativa conseguente alla mera omissione della presentazione della dichiarazione si perfeziona a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo e/o penale correlati al trasferimento del contante.

Illiceità che, nei casi in cui vi siano indizi di una possibile correlazione tra il denaro e le attività criminose contemplate dalla normativa di settore, possono riguardare anche casistiche relative a trasferimenti di somme inferiori alla soglia sopra indicata per i quali non è richiesta la citata dichiarazione.

In considerazione, quindi, dell’importanza di tali ultime informazioni per l’analisi dei rischi e per la valutazione dei controlli da attivare, sia l’art. 6 del citato Regolamento unionale 1672/2018 sia l’art. 4, comma 7 del D.lgs. 195/2008 prevedono la conservazione delle informazioni acquisite da parte dell’Agenzia.

Ai fini della presentazione della dichiarazione valutaria (per importi uguali o superiori a euro 10.000), nonostante la non coincidenza tra la normativa unionale e quella nazionale, al fine di semplificare l’attività dei dichiaranti, è stato predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differenziata per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell’Unione Europea o verso quelli non unionali. In relazione, proprio, all’attuale disallineamento normativo tra la disciplina unionale e quella nazionale, alcune strutture territoriali hanno rappresentato dubbi interpretativi relativi a taluni profili applicativi delle disposizioni vigenti, aventi ad oggetto, in particolare, le seguenti tematiche:

1) definizione di denaro contante;

2) oro da investimento;

3) frazionamento elusivo;

4) trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori;

5) soggetti minorenni;

6) termini per la contestazione negli accertamenti ex post;

7) gestione delle somme sequestrate.

Al fine di uniformare l’azione amministrativa e assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale nei confronti dei soggetti interessati dalle attività di controllo, anche all’esito di un attento confronto con gli organi di livello sovranazionale a tale scopo preposti, con la circolare in oggetto sono stati forniti i dovuti chiarimenti.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa