martedì, 07 maggio 2024 | 17:49

Imprese strategiche: misura di sostegno ai lavoratori dell'indotto

L'Inps fornisce le istruzioni operative per l'accesso alla misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale (INPS - Circolare 06 maggio 2024 n. 62)

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Imprese strategiche: misura di sostegno ai lavoratori dell'indotto

L'Inps fornisce le istruzioni operative per l'accesso alla misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale (INPS - Circolare 06 maggio 2024 n. 62)

Il DL 02 febbraio 2024 n. 9 conteneva, tra le altre, una serie di disposizioni volte a tutelare i datori di lavoro appartenenti al settore dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria a decorrere dal 4 febbraio 2024.

Tra le tutele introdotte, era previsto il riconoscimento di una misura di sostegno al reddito, correlata da contribuzione figurativa, in favore dei dipendenti di datori di lavoro privati, in possesso di particolari requisiti, che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte di imprese che gestiscono uno stabilimento di interesse strategico nazionale (art. 4, DL 02 febbraio 2024 n. 9).

La Legge 15 marzo 2024, n. 28, di conversione del DL 18 gennaio 2024 n. 4, ha previsto l'abrogazione del DL n. 9/2024 e ha disposto che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nel periodo di relativa vigenza.

La medesima Legge n. 28/2024 ha altresì trasposto, con alcune modificazioni, nel decreto-legge n. 4/2024 le disposizioni contenute nel decreto abrogato, mantenendole, quindi, nell'ordinamento giuridico.


Destinatari

Nel 2024 l'Inps può riconoscere un sostegno al reddito - in misura pari a quello previsto per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del DLgs n. 148/2015 e per un periodo non superiore a 6 settimane, prorogabile fino a un massimo di 10 settimane - in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato (con esclusione del personale con qualifica dirigenziale) che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale (art. 2-quinquies, DL n. 4/2024).

Pertanto, possono richiedere la misura di sostegno al reddito per i lavoratori dell'indotto i datori di lavoro che, congiuntamente:

a) appartengono al settore privato;

b) forniscono beni e servizi (indotto) alle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale (art. 1, DL n. 207/2012), ammesse dal 4 febbraio 2024 all'amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa, ai sensi del DL n. 347/2003;

c) sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte delle imprese committenti, come sopra identificate.

Per poter fare ricorso alla misura di sostegno al reddito è necessaria, altresì, una relazione diretta tra la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro richiedente l'integrazione salariale e la situazione di crisi dell'impresa committente.

Ai fini dell'individuazione di detta relazione, il nesso causale è rinvenibile nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente.

Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

La sussistenza del regime di monocommittenza o influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente deve essere dichiarata dai datori di lavoro all'atto della presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno.

Le modalità di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, devono essere individuate in uno specifico accordo quadro tra le associazioni datoriali e quelle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Caratteristiche della misura di sostegno al reddito

La misura di sostegno al reddito per i lavoratori dell'indotto è assimilabile a un nuovo strumento di integrazione salariale, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, cui possono accedere tutti i datori di lavoro del settore privato, esclusi quelli appartenenti al settore agricolo, che, a prescindere dalla loro classificazione ai fini previdenziali, siano in possesso dei requisiti suindicati.

La misura di sostegno al reddito è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al DLgs n. 148/2015.

Ai fini della gestione delle eventuali richieste di accesso alla nuova misura di sostegno al reddito da parte di datori di lavoro appartenenti ai settori dell'Artigianato e della Somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, l'Istituto riterrà che la proposizione dell'istanza da parte degli stessi datori di lavoro equivalga a implicita dichiarazione di non avere fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell'assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di solidarietà.

Per richiedere la misura di sostegno, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, fermo restando l'invio - alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonchè alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - di una informativa in cui, richiamando l'accordo quadro sottoscritto in sede ministeriale, vengono indicate le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto la nuova misura di sostegno al reddito e il numero dei lavoratori interessati.

In caso di ricorso al nuovo strumento di tutela, i datori di lavoro non sono, inoltre, tenuti al versamento del contributo addizionale, secondo le misure e i criteri previsti dal DLgs n. 148/2015.

E' necessario che i lavoratori posseggano, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di sostegno al reddito, un'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda.

Restano a carico dei datori di lavoro le quote di TFR maturate dai propri dipendenti, in relazione alla retribuzione persa a seguito della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro connessa alla fruizione della misura di sostegno al reddito.

I periodi di utilizzo della misura di sostegno al reddito non incidono ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale.

Misura e durata dello strumento di sostegno al reddito

Il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dell'indotto è pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

Si applica il massimale mensile, fissato per l'anno 2024 in misura pari a 1.392,89 euro.

Riguardo alla durata della misura di sostegno, la tutela può essere concessa per un massimo di 6 settimane - prorogabile fino a un massimo di 10 settimane - da utilizzare, anche in modo frazionato, per periodi compresi tra la data successiva a quella di sottoscrizione, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'accordo quadro e il 31 dicembre 2024.

Modalità di pagamento

Le predette integrazioni al reddito sono erogate ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, direttamente dai datori di lavoro, i quali provvedono, quindi, a porre a conguaglio gli importi anticipati nella denuncia UniEmens mensile, nel rispetto dei termini decadenziali semestrali stabiliti dall'articolo 7, comma 3, del DLgs n. 148/2015.

In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie in cui vertono.

Modalità e termini di invio delle domande

Le modalità di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, devono essere individuate in uno specifico accordo quadro tra le associazioni datoriali e quelle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, la sottoscrizione del suddetto accordo è propedeutica all'invio delle domande di accesso al trattamento di sostegno al reddito.

Le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. In considerazione, tuttavia, della fondamentale rilevanza che assume la sottoscrizione in sede ministeriale dell'accordo quadro, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non può, in ogni caso, essere anteriore al giorno successivo a quello di stipula del medesimo accordo.

In ordine al termine di invio telematico delle domande, l'Inps precisa che lo stesso non riveste carattere decadenziale; tuttavia, al fine di garantire una gestione più celere dell'iter di riconoscimento della misura di sostegno al reddito, è opportuno che la domanda sia trasmessa con la massima tempestività.

Procedura di richiesta

In "Sistema UNICO" è stato creato il nuovo codice intervento "700", che definisce il nuovo strumento "Integrazione salariale unica" (ISU).

Nell'ambito del predetto nuovo codice intervento è istituita la nuova causale codice evento "701" - "ISU - Crisi aziende dell'indotto ex art. 2 quinquies DL n. 4/2024".

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "701", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

In caso di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l'invio dei flussi "UniEmens-Cig" (UNI41).

L'invio dei menzionati flussi da parte del datore di lavoro non è soggetto a termine decadenziale; tuttavia, al fine di assicurare un più celere completamento delle attività connesse al pagamento dell'integrazione di cui trattasi, è opportuno che la trasmissione dei flussi "UniEmens- Cig" (UNI41) avvenga con la massima tempestività.

I datori di lavoro privati destinatari della tutela, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, possono presentare la domanda per il nuovo strumento "Integrazione Salariale Unica" (ISU) tramite la piattaforma "OMNIA IS", accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nella home page, alla funzione "cerca", la voce "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale - SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

Da tale sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".


Nell'istanza deve essere resa una dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui i datori di lavoro autocertificano la sussistenza del requisito di monocommittenza o influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente

Compilazione Uniemens

Per tutte le domande presentate, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari delegati devono associare all'istanza medesima un codice identificativo (ticket).

Ai fini della compilazione delle denunce individuali, deve essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione "ISU", avente il significato di "Integrazione salariale unica"; ai fini della valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati, devono essere seguite le consuete modalità.

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento, nonchè a ricostruire correttamente l'estratto conto:

- Elemento <Lavorato> = N;

- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

- Elemento <CodiceEventoGiorn> = ISU.

Con riferimento al valore da indicare nell'elemento <DiffAccredito>, si precisa che lo stesso deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

L'elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi.

Nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda.

Tale ticket identifica l'intero periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata dall'Istituto all'esito dell'istruttoria. Anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento "ISU".

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio, relative agli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 2- quinquies del decreto-legge n. 4/2024, i datori di lavoro devono operare come segue.

Successivamente all'autorizzazione per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale "L145", avente il significato di "conguaglio ISU articolo 2-quinquies del DL n. 4/2024", relativo ad autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

In caso di conguaglio, trova applicazione il termine decadenziale semestrale di cui all'articolo 7, comma 3, del DLgs n. 148/2015.

Nelle ipotesi di cessazione di attività, i datori di lavoro possono richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

di Ciro Banco

Fonte Normativa