venerdì, 19 aprile 2024 | 17:03

Firmato il Contratto di Solidarietà di TIM S.p.A.

TIM S.p.A. ha siglata il 29 marzo 2024, l’intesa al fine di salvaguardare i perimetri occupazionali della Società individuando come strumento idoneo il Contratto di Solidarietà

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Firmato il Contratto di Solidarietà di TIM S.p.A.

TIM S.p.A. ha siglata il 29 marzo 2024, l’intesa al fine di salvaguardare i perimetri occupazionali della Società individuando come strumento idoneo il Contratto di Solidarietà

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La Società TIM S.p.A. applica il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 12 novembre 2020, nonché la contrattazione collettiva aziendale vigente.

Le parti con l’intesa in oggetto hanno considerato il ricorso al Contratto di Solidarietà per la gestione di n. 3.560 lavoratori (in termini di Full-time Equivalent) eccedenti.

Il Contratto decorre dal giorno successivo alla data di ratifica del presente accordo in sede ministeriale e ha termine il 30 giugno 2025.

L’applicazione del Contratto riguarda tutte le Strutture organizzative (e/o i ruoli professionali appositamente individuati) di TIM S.p.A. nelle diverse articolazioni funzionali.

Il Contratto è applicato a un numero massimo di 31.745 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza presso le suddette articolazioni funzionali alla data di sottoscrizione del Contratto, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Esso riguarda anche i lavoratori part time in quanto la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo parziale negli ambiti organizzativi individuati ha carattere strutturale.

Il Contratto non si applica ai lavoratori in forza nelle articolazioni funzionali e/o aventi specifico ruolo professionale di seguito indicato in dettaglio.

- Chief Network, Operations & Wholesale Office - Audit e Compliance Network, Operations & Wholesale

- H24 - Personale inserito in archi di turnazione 0-24 e relativi coordinatori;

- AUTISTI - Personale con Ruolo di Autista

- SITE SPECIALIST - personale operante in ambito Operations Area / Real Estate, nelle Funzioni Building Maintenance con ruolo di Site Specialist;

- PRESIDIO SECURITY - personale operante in ambito Public Affairs & Security / Funzionario alla Sicurezza e Government Liaison / Government Liaison Office, nella Funzione Perimetro Classificato.

- COMPETENCE DEVELOPMENT AREAS, alle dirette dipendenze dei primi riporti organizzativi con la finalità di abilitare, in funzione del processo di trasformazione in atto, il percorso di integrazione delle competenze caratterizzanti i diversi ambiti funzionali.

Le riduzioni orarie non si applicano ai seguenti ambiti aziendali:

- H24 - Personale inserito in archi di turnazione 0-24 e relativi coordinatori;

- AUTISTI - Personale con Ruolo di Autista

- SITE SPECIALIST - In ambito Procurement & Logistics / Procurement Governance & Logistics / Real Estate & Energy personale con ruolo di Site Specialist;

- PRESIDIO SECURITY - In ambito Chief Public Affairs & Security Office:

- il personale dedicato alla gestione delle attività “Perimetro Classificato”;

- il personale della funzione Cyber Defence & Operations di Cyber Security relativo al Security Operations Center;

- PRESIDI CLIENTE ENTERPRISE: In ambito Chief Enterprise And Innovative Solutions Office / Customer Operations / Enterprise ICT Operations personale dedicato ai presidi di clienti che erogano servizi strategici;

- COMPETENCE DEVELOPMENT AREAS, alle dirette dipendenze dei primi riporti organizzativi con la finalità di abilitare, in funzione del processo di trasformazione in atto, il percorso di integrazione delle competenze caratterizzanti i diversi ambiti funzionali.

Riduzione Oraria

La percentuale media di riduzione settimanale dell’orario di lavoro individuale è definita nella misura del 11,4% degli orari di lavoro; la relativa incidenza su tale orario è riportata nella tabella che segue.

Vedi tabella

Orari di lavoro Settimanali

Orari di lavoro settimanali a seguito della riduzione del 5%

Orari di lavoro settimanali a seguito della riduzione del 13,85%

38 ore e 10 minuti

36 ore e 16 minuti (-1 ora e 55 min)

32 ore e 53 minuti (-5 ore e 17 min)

37 ore e 40 minuti

35 ore e 47 minuti (-1 ora e 53 min)

32 ore e 27 minuti (-5 ore e 13 min)

36 ore e 10 minuti

34 ore e 22 minuti (-1 ora e 49 min)

31 ore e 10 minuti (-5 ore e 1 min)

Gli orari di lavoro settimanali del personale part time saranno riproporzionati sulla base della medesima percentuale di riduzione per solidarietà.

Per i lavoratori a tempo parziale per i quali, in costanza di validità del Contratto intervenga il ripristino dell’orario originario per effetto di accordi individuali con l’Azienda definiti prima del Contratto stesso, salvo il caso di espressa richiesta di proroga del regime part time, si applica pro quota la percentuale di riduzione sopra stabilita per ciascuna tipologia oraria full time in relazione alla struttura di appartenenza; analogamente per l’articolazione delle sospensioni di cui al paragrafo che segue.

Per i lavoratori con prestazione a tempo parziale in modalità c.d. “verticale” o “mista” sarà operato il riproporzionamento del numero di giornate di sospensione previste per i lavoratori full time della struttura di appartenenza in funzione della percentuale di riduzione part time.

Lavoro agile

In merito allo strumento del lavoro agile, le parti condividono di prorogare fino al 15 settembre 2024 il modello di lavoro agile attualmente vigente. In ambito caring commerciale territoriale, in via sperimentale, lo svolgimento della prestazione si articolerà in tre settimane in agile e una in sede.

di Flavia Sansone

Fonte Contrattuale

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